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Solo dettagliate motivazioni possono impedire la restituzione del materiale sequestrato


Con sentenza n. 4922 del 2012, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Morgan Stanley e volto a vedersi restituire il materiale informatico sequestratole dalla Procura nell’ambito di un procedimento penale a carico della Parmalat in cui la ricorrente era stata coinvolta quale responsabile civile.

A fronte della decisione del Gup, il quale aveva rifiutato la restituzione del materiale assumendo generiche esigenze probatorie, i giudici di Cassazione hanno sottolineato cheper derogare all’obbligo di resa del materiale sequestrato, una volta che siano cessate le esigenze probatorie, il giudice adito deve fornire una dettagliata e precisa motivazione.


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