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Disoccupazione involontaria: dal 1° gennaio 2009 esteso il campo di applicazione

Dal 1° gennaio 2009, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è estesa al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private , restano in vigore casi residuali di esonero, che continua a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/01.

Sono esclusi dalla predetta assicurazione i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell’azienda, il personale artistico, teatrale e cinematografico in possesso di preparazione tecnica, culturale o artistica, i sacerdoti ed i religiosi, gli apprendisti, i soci di cooperative ex DPR n. 602/70 (ivi compresi i soci delle compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative ex DPR n. 602/70), i soci delle cooperative della piccola pesca marittima ex lege n. 250/58, gli armatori e proprietari-armatori imbarcati, piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio, allievi dei cantieri-scuola.

Perciò a seguito della cessazione del regime di esonero, i datori di lavoro interessati, a far tempo dal 1° gennaio 2009, sono tenuti a versare il contributo per la disoccupazione involontaria (1, 61%). La contribuzione per la disoccupazione involontaria (1, 61%), è inotre comprensiva di una percentuale (0, 30%) destinata a finanziare la formazione dei lavoratori, compresa quella a carico del Fondi interprofessionali.


Vedi circolare inps 12/02/09