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Ulteriori chiarimenti circa le imposte su immobili e attivita` finanziarie detenute all'estero

A pochi giorni dalla scadenza del versamento - 9 luglio 2012 - l’agenzia delle Entrate fornisce istruzioni ulteriori su Ivie e Ivafe, con la circolare 28 del 2012. È necessario dichiarare il valore degli immobili e delle attività finanziarie detenute all’estero attraverso la compilazione della Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.

Tra le precisazioni in merito all’Ivie troviamo:

- sono obbligati al pagamento i contribuenti individuali che risiedono in Italia, e che risultano detenere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, degli immobili all’estero (non invece chi detiene solo la nuda proprietà);

- l’imposta non è dovuta in caso il suo importo non superi la misura di 200 euro (esenzione, dunque, per gli immobili il cui valore complessivo non supera i 26.381 euro) e il contribuente non è tenuto alla compilazione del quadro RM di Unico;

- circa gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’Ivie è quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato. In mancanza del valore catastale si applica la regola generale, ossia si assume il costo risultante dall’atto di acquisto, oppure, dai contratti da cui si desume il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà (in alternativa si assumerà come riferimento il valore di mercato rilevabile, a termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui è situato l’immobile).

Inoltre, viene fornita la lista dei paesi Ue per i quali si deve calcolare l'Ivie sul valore catastale: per Belgio, Francia, Irlanda e Malta, rileva il costo di acquisto e, in assenza al valore di mercato, o, a scelta, il reddito medio ordinario (se esiste la rendita catastale estera) previsto dalle legislazioni locali moltiplicato per i coefficienti Imu.

Tra i chiarimenti in merito all’Ivafe:

- per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi europei l’imposta è fissata in 34, 20 euro;

- c’è esenzione se il valore medio di giacenza annuale non supera 5.000 euro;

- sono escluse anche le attività finanziarie detenute all'estero ma amministrate da intermediari finanziari italiani, che applicano l'imposta di bollo ordinaria;

- sono escluse le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.