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Inail, prorogato il termine per ottenere il riconoscimento della riduzione del bonus malus



Con la nota protocollo n. 507 del 24 gennaio 2011, l’Inail comunica che è stato prorogato, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2011, il termine entro il quale le aziende, che hanno iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2009 e che, nel 2010, hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare o trasmettere all’Ente assicuratore l’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa.

Si tratta della cosiddetta “oscillazione per prevenzione” del premio di assicurazione – detto anche bonus malus – che si applica ai datori di lavoro con periodo di attività successivo al primo biennio (prima oscillazione) e per andamento infortunistico (seconda oscillazione). I datori di lavoro che proseguono la loro attività per due anni possono usufruire di uno sconto sul premio da pagare che è subordinato agli interventi per migliorare le condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, effettuati in aggiunta a quelli minimi previsti Decreto legislativo n. 81/2008.

Per fruire dello sconto citato, le aziende interessate devono presentare domanda all’Inail sia con modalità cartacea che telematica – utilizzando il modello OT/24, reperibile sul sito web dell’Istituto. L’istanza, secondo quanto previsto dal DM 12 dicembre 2000, deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. Già dallo scorso anno – per motivi tecnici – il termine è stato prorogato al 28 febbraio.

Nella nota del 24/01 si comunica, oltre al suddetto differimento, anche una sostanziale riforma dell’incentivo a favore delle piccole e medie imprese. Finora erano previste solo due classi di sconto, da attuare a seconda che si trattasse di imprese fino a 500 dipendenti a cui si applica lo sconto del 10%, oppure di imprese con oltre 500 lavoratori annui a cui si applica lo sconto del 5%.

Il commissario straordinario dell'Inail, con determina n. 79/2010, ha rimodulato le categorie di sconto, differenziandole maggiormente in funzione delle dimensioni aziendali. Si è riconosciuta una maggiore ripartizione delle aziende, sempre in funzione del numero di dipendenti, con 6 differenti classi, a ciascuna delle quali può applicarsi uno sconto maggiore rispetto al passato. Per esempio: per le Pmi con un massimo di 10 lavoratori annui, il bonus malus risulta triplicato, salendo dal 10% attuale al 30%; mentre, per le imprese con più di 500 lavoratori, lo sconto sale dal 5% al 7%. La nota conclude affermando che l’Istituto “si adopererà per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali”.


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