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Maxi-sanzione per prestazioni di lavoro occasionale


L’Inail, con la circolare n. 36/2011, ha precisato che la maxisanzione si applica anche alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio (quelle pagate con i voucher): in assenza della preventiva comunicazione all'Inps, infatti, per le predette prestazioni è dato per accertato il requisito della subordinazione e, conseguentemente, l'applicabilità della massima pena che, dal 24.11.2010, riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati.


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