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Inficiato l’intero contratto di compravendita se la clausola nulla e` essenziale

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 11749 depositata l’11 luglio 2012, hanno precisato come, nell’ambito di un contratto di compravendita immobiliare, la nullità della clausola che, in contrasto con la disciplina dell’imposta di Registro, di cui all’articolo 62 del DPR 131/86, contiene l’impegno delle parti di indicare nel contratto definitivo un valore inferiore rispetto al prezzo realmente concordato, non comporta automaticamente la nullità dell’intero atto se non venga data la prova che il contratto di compravendita non avrebbe più avuto alcuna ragione per essere concluso essendo venuto meno il vantaggio economico dell'operazione stessa.

Ed infatti – continua la Corte – alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici, la nullità parziale della clausola si estende all’intero negozio sole nei casi in cui quest’ultima risulti essenziale rispetto al negozio medesimo.