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Indennità per astensione congedo parentale straordinario

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 17 del 5 aprile 2011, interviene in merito all’indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

I periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi al fine di prestare assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità e che, durante tali congedi, il richiedente ha diritto ad un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001)

Il Ministero ricorda che le istituzioni scolastiche come l’AGIDAE (scuole paritarie parificate), costituiscono enti di carattere privatistico, pertanto i contributi dei lavoratori da essi dipendenti vengono versati mensilmente all’INPS e, il loro contratto conserva natura di contratto di lavoro privato.

Ne consegue che:

"...Alla luce delle ragioni sin qui esposte, appare possibile affermare che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP.

Ciò premesso, sembra potersi sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’INPDAP ai soli fini del contributi pensionistici."



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