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Riattivazione della procedura di mobilità

La Fondazione studi risponde al quesito.

Quesito: Procedura di mobilità

Del: 29 febbraio 2012

Quesito

Un azienda in concordato attiva la procedura di mobilità per cessazione di tutti i lavoratori (allegati 1A e 1B) e firma un accordo sindacale (allegati 2A, 2B e 2C) nel quale si stabilisce che:

- venga attivata la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi

- con deroga al termine dei 120 giorni per i licenziamenti in mobilità, durante la cigs i lavoratori che lo richiederanno verranno posti in mobilità (criterio della volontarietà)

- al termine della cigs i lavoratori eventualmente ancora in forza verranno tutti posti in mobilità

A seguire viene inviata comunicazione di raggiungimento accordo sindacale (allegato 3A) e, in sede ministeriale (allegati 4A e 4B) viene siglato l’accordo per la CIGS che al punto 4 si prevede la messa in mobilità come sopra.

A nostro parere per la messa in mobilità dei lavoratori durante i 12 mesi di cigs o al termine non occorre attivare una ulteriore specifica procedura in quanto è già tutto previsto degli accordi stipulati.

Di parere diverso è il legale che segue l’aspetto concordatario e che vorrebbe che aprissimo una nuova procedura di mobilità (il che implicherebbe riaprire una questione già definita con successivi incontri e firma di verbale con le oo.ss.).

Risposta

Con il termine procedura di mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla Legge 223/1991.

- le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative;

- le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23655 del 11 novembre 2011 ha ulteriormente avvalorato il principio giuridico, consolidato nella giurisprudenza di Legittimità (si veda Cass. n 12645/2004 e Cas n. 5033/2009), secondo cui in tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, ha portata generale ed è obbligatoria anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti.

Nel caso di specie la procedura di messa in mobilità è stata svolta dall’azienda contemporaneamente alla richiesta di Cigs in quanto l’impresa è stata sottoposta a liquidazione e concordato preventivo e quindi risulta impossibile la continuazione dell’attività aziendale.

Visto che la procedura di mobilità è stata volta e che è stato raggiunto l’accordo con i sindacati, a parere dello scrivente, non occorre nuovamente riattivare tale procedura in quanto ciò non è richiesto dalla normativa vigente.