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Ravvedimento operoso: i chiarimenti dell'agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/2009 rende noto i chiarimenti sul ravvedimento operoso dopo le modifiche introdotte dal DL 185/2008. Chi si avvale di questo istituto, prima della constatazione della violazione degli obblighi tributari e prima dell’inizio di eventuale controllo, beneficia oggi di un maggior abbattimento delle sanzioni. In particolare la misura della riduzione passa: - da 1/8 a 1/12 del minimo, per la regolarizzazione del mancato pagamento delle imposte periodiche, in acconto o a saldo - da 1/5 a 1/10 del minimo, per la correzione di errori e omissioni - da 1/8 a 1/12 del minimo, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni Eliminati una serie di adempimenti, a carico dei contribuenti, che non hanno trovato applicazione pratica. Nello specifico, sono stati aboliti: - l’obbligo della comunicazione preventiva, da parte dei soggetti Iva, delle compensazioni di somme oltre i 10mila euro - l’obbligo di memorizzare elettronicamente le cessioni di beni e servizi effettuate tramite distributori automatici - l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e, conseguentemente, l’obbligo degli idonei misuratori fiscali La circolare precisa però, che le imprese della grande distribuzione commerciali e di servizi hanno comunque facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Come chiarito nella circolare n. 10 dell’Agenzia delle Entrate le nuove riduzioni delle sanzioni trovano applicazione dalle regolarizzazioni effettuate dal 29 novembre 2008 data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che le nuove sanzioni ridotte si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto “anticrisi”.

Testo della circolare