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Sicurezza stradale e regolarità del mercato esclusione dai benefici fiscali

Con la circolare n. 31/2011 L’agenzia delle entrate fornisce le istruzioni necessarie per applicare le sanzioni che derivano dalla violazione degli obblighi sulla sicurezza stradale e sulla regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi.

L’inosservanza delle disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, previste dall’articolo 83-bis del decreto legge n. 112/2008, comporta l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate “con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali.

N
ella circolare si sottolinea come avendo il decreto 16 settembre 2009 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuito al ministero dello Sviluppo economico l’applicazione della sanzione consistente nell’esclusione dai benefici finanziari, all’agenzia delle Entrate sia “delimitata” la competenza all’esclusione dai benefici fiscali.

Viene poi chiarito l’ambito temporale per l’applicazione della punizione. Visto che nel provvedimento del 12 maggio 2011 viene fissata la decorrenza della sanzione al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di notifica del provvedimento sanzionatorio, l’Agenzia delle entrate precisa ora che l’esclusione dai benefici fiscali deve intendersi nel senso che il contribuente, per il periodo di un anno, non matura il diritto a fruire delle agevolazioni. Tuttavia, nulla esclude che il contribuente possa continuare a godere dei benefici maturati precedentemente all’anno in cui opera l’esclusione, mentre non si potranno far valere, neanche nei periodi d’imposta successivi, quelli maturati durante l’anno dell’esclusione.

Testo della circolare




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