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Niente concorso di colpa se il pedone attraversa la strada sulle strisce

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5540 del 9 marzo 2011, ha precisato che il concorso di colpa del pedone nel verificarsi di un sinistro stradale non può essere desunto dalla mera circostanza che lo stesso abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare; ed infatti – precisa la Corte - “il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti".

Confermato detto principio, la Corte di legittimità ha comunque riconosciuto il concorso di colpa del 20 % in capo ad una donna che, dopo aver attraversato sulle strisce pedonali, aveva, in violazione del codice della strada, intrapreso la marcia a piedi sul margine destro della carreggiata. La stessa era quindi stata investita da un'auto riportando gravi lesioni.



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