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La modificazione soggettiva non determina esclusione

Il Consiglio di stato, con sentenza n. 7276 del 1° ottobre scorso, ha negato che possa derivare esclusione automatica, in conseguenza di modificazione soggettiva, del soggetto che sia risultato aggiudicatario di un affidamento di pubblico servizio .
Per il Collegio, “il principio dell'immodificabilita` soggettiva dell’offerente, delineato nell’invocata previsione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e` stato progressivamente ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa anche sotto l’influenza del diritto comunitario” tanto che "qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa`, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche` dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice".
La modificazione soggettiva – precisa il Consiglio – non puo` quindi essere considerata come evento suscettibile di pregiudicare l'ammissione alla gara, l'eventuale successiva aggiudicazione e, infine, la stipula del contratto.

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