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Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola

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Roma, 20 Febbraio 2009

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Circolare n. 24

e, per conoscenza,

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al

Presidente e ai Membri del Consiglio di

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all’esercizio del controllo

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Al

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per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegato

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali



OGGETTO:

A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali.



SOMMARIO:

A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola.

1. Percentuale di computo dell’indennità di disoccupazione agricola

2 .Cumulo dell’attività dipendente agricola e non agricola.

3. Retribuzione minimale.

4. Contributo di solidarietà e accredito figurativo.

5. Benefici in favore dei lavoratori agricoli a seguito di calamità naturali.

6 .Finanziamento della formazione in agricoltura.

7. Istruzioni contabili

B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali.



A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La Legge 24 dicembre 2007 n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, ha innovato sostanzialmente la normativa relativa ai lavoratori agricoli, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione agricola.

1. Percentuale di computo dell’indennità di disoccupazione agricola.

L’articolo 1, comma 55, della Legge in argomento, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008, che andranno in pagamento nel 2009 , ed in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla precedente normativa, stabilisce che:

  • l’importo giornaliero dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40 per cento della retribuzione di riferimento (art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389);

  • l’importo predetto viene erogato con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento dal quale dovranno essere detratte le giornate di lavoro agricolo, ed eventualmente non agricolo, nonché le giornate eventualmente indennizzate ad altro titolo.

Tale norma ha efficacia sia sull’indennità ordinaria di disoccupazione agricola (art. 7, comma 1, del D.L. 86/1988, convertito in Legge 160/1988), che viene aumentata dal 30 al 40 per cento della retribuzione, sia sui trattamenti speciali , previsti dall’art. 25 della Legge 457/1972 e dall’art. 7 della Legge 37/1977, che vengono commisurati entrambi al 40 per cento della retribuzione, per tutte le giornate lavorate , abolendo il preesistente parametro 270, nonché il tetto di 90 giornate massime indennizzabili.

In conseguenza delle modifiche suddette, l’assegno al nucleo familiare, per gli operai agricoli a tempo determinato che hanno meno di 101 giornate lavorate in agricoltura (sia che abbiano diritto alla disoccupazione ordinaria sia che spetti loro il trattamento speciale art. 25, Legge 457/1972) è riconosciuto, secondo il principio generale, per un numero di giornate pari a quelle lavorate in agricoltura ed a quelle coperte da contribuzione figurativa.

2. Cumulo dell’ attività dipendente agricola e non agricola.

Ulteriore innovazione della Legge di riforma è quella fissata dall’art. 1, comma 56, che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo.

A partire dalle prestazioni relative al 2008, va, quindi in primo luogo appurata la prevalente attività agricola nell’anno di riferimento della prestazione:

 in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l’attività agricola con quella non agricola;

 in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell’attività agricola nel biennio :

o in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l’attività agricola con quella non agricola;

o in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo.

3. Retribuzione minimale.

Dalla lettura comparata delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minimale da utilizzare ai fini della liquidazione della disoccupazione agricola è sorto un dubbio interpretativo di cui è stato investito il Coordinamento generale legale.

Le due normative di interesse sono state:

 l’articolo 01, comma 4, della Legge n. 81 dell’11 marzo 2006, che, nello stabilire che la retribuzione imponibile per il settore agricolo è quella prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, non ha richiamato il comma 2 del suddetto art.1, il quale prevede la disciplina del “minimale” applicabile per la generalità dei lavoratori.

Di conseguenza, per quanto riguarda i lavoratori agricoli, era mantenuta in vigore la preesistente disciplina del minimale stabilita dall’art. 7, comma 5, della Legge 11 novembre 1983, n. 638, in base alla quale l’importo del minimale retributivo previsto per tali lavoratori risulta essere d’importo inferiore.

 l’articolo 1, comma 55, della legge 247/2007, che, nell’indicare la retribuzione da prendere in considerazione per il computo dell’importo giornaliero dell’indennità, fa, invece, riferimento all’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 nella sua interezza senza alcun riferimento ai relativi commi .

In merito è stato acquisito il parere del Coordinamento generale legale che ha affermato che le modifiche apportate dall’art. 1, comma 55, della Legge 247/2007, pur non incidendo sulla misura del minimale giornaliero da applicare per la riscossione dei contributi, hanno effetto sulla determinazione della retribuzione minimale da applicare nel calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola .

Pertanto, a partire dalle prestazioni che verranno liquidate con riferimento ai periodi di disoccupazione dell’anno 2008, la retribuzione minimale applicata per il calcolo dell’indennità di disoccupazione sarà uguale a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, e quindi di € 42, 14 , mentre il valore del minimale applicato per la riscossione dei contributi è rimasto quello specifico per il settore agricolo, e quindi di € 37, 49 .

4. Contributo di solidarietà e accredito figurativo.

L’articolo 1, comma 57, della Legge di riforma istituisce un “contributo di solidarietà” da calcolare sull’indennità percepita.

Come disposto dalla norma, l'INPS è autorizzato a detrarre dall'importo dell'indennità da erogare un contributo pari al 9 per cento dell'indennità stessa, del quale si terrà conto anche in occasione di un eventuale ricalcolo della prestazione, commisurato ad ogni giornata indennizzata fino ad un massimo di 150 giornate.

Ciò al fine di garantire la copertura contributiva annua di 270 giornate, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia a quegli operai agricoli a tempo determinato ai quali la precedente normativa non lo consentiva in dipendenza dell'insufficiente numero di giornate lavorate.

Nulla viene innovato della normativa precedente per quanto concerne l’accreditamento della contribuzione figurativa relativa ai trattamenti speciali: pertanto, agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi per più di 100 giornate ed a quelli che, cumulando l’attività agricola e non agricola, superano le 150 giornate, verrà riconosciuto il diritto all’accredito figurativo valido ai fini della pensione di anzianità per un numero di giornate non superiore a 90. Le eventuali giornate residue indennizzate saranno utili soltanto ai fini della pensione di vecchiaia.

5. Benefici in favore dei lavoratori agricoli a seguito di calamità naturali.

L’articolo 1, comma 65, della Legge 247/2007 modifica sostanzialmente la normativa relativa ai benefici riconosciuti in dipendenza delle calamità naturali.

Il riconoscimento di ulteriori giornate di iscrizione negli elenchi nominativi in favore degli operai agricoli a tempo determinato, in dipendenza di calamità naturali, avviene solo nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la propria attività, per almeno cinque giornate, alle dipendenze di un’impresa agricola ricadente nelle zone colpite da calamità delimitate ai sensi della Legge 296/2006 e che, essendo stata danneggiata da dette calamità, abbia beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del d.lgs. 102/2004.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, ai suddetti lavoratori viene riconosciuto un incremento di giornate sino al raggiungimento del numero di quelle lavorate, nell’anno precedente, presso gli stessi datori di lavoro.

I benefici di cui trattasi si applicano anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3 del d.lgs.102/2004.

Per le ulteriori istruzioni del caso, si rinvia alla circolare n. 102 del 26 novembre 2008 .

6. Finanziamento della formazione in agricoltura.

L’articolo 1, commi 62, 63 e 64 della Legge 247/2007, al fine di avviare un decisivo rilancio della formazione professionale dei lavoratori agricoli, ha previsto l’applicazione anche nel settore agricolo della normativa sulla formazione prevista negli altri settori, valorizzando l’importanza del Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n.388.

La materia è stata regolamentata con circolare n. 34 del 19 marzo 2008 , cui si fa esplicito rimando.

7. Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall’incremento della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato (dal 30 al 40 per cento della retribuzione) e dall’abolizione del tetto di 90 giornate massime indennizzabili per i trattamenti speciali ex art 25 legge n. 457/1972 ed ex art. 7 legge n. 37/1977, essendo tali oneri posti a carico dello Stato, sono stati istituiti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, i seguenti conti:

a) GAU 30/125 - per l’imputazione dell’incremento della percentuale di commisurazione dell’indennità ordinaria dal 30 al 40 per cento;

b) GAU 30/126 - per l’imputazione del trattamento speciale ex art. 25 della legge n. 457/1972 relativo al periodo eccedente le 90 giornate;

c) GAU 30/127 - per l’imputazione del trattamento speciale ex art. 7 della legge n. 37/1977 relativo al periodo eccedente le 90 giornate.

Eventuali recuperi delle prestazioni di cui sopra è cenno (quota dell’indennità ordinaria di disoccupazione pari all’incremento della misura e i trattamenti speciali di disoccupazione relativi a periodi eccedenti le 90 giornate) devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/124. Tali recuperi vengono evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni “ che sarà opportunamente aggiornata, con il codice di bilancio di nuova istituzione “01101 – Indebiti DS agricola ordinaria e speciale art 1 c. 55 L. 247/2007 – GIAS”. Le partite afferenti a detti recuperi che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.

Lo stesso codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:

01101 – Indebiti DS agricola ordinaria e speciale art.1 c. 55 L. 247/2007 -

GIAS

Per la rilevazione del contributo di solidarietà di cui al precedente punto 4. , da trattenere sulle indennità da erogare, è stato istituito il conto GAU 22/101. Nei casi in cui si debba procedere al recupero della prestazione, la quota trattenuta a titolo di contributo di solidarietà deve essere reintroitata in contropartita del rimborso del contributo stesso da imputare al conto di nuova istituzione GAU 34/111.

Nulla è innovato circa le modalità di imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti di disoccupazione in questione che continuano ad essere rilevati al conto PTD 30/017.

In allegato sono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.

B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali.

La legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007) ha parzialmente modificato la precedente normativa relativamente ai beneficiari ed ai requisiti per le detrazioni d'imposta, come già segnalato con messaggi n. 512 dell'8/01/2008 e n. 8620 del 14/04/2008.

In particolare l'art. 1, comma 221, obbliga il soggetto richiedente la prestazione a dichiarare ogni anno il codice fiscale dei familiari per i quali intende usufruire delle relative detrazioni, e l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto a riportare nel mod. 770 di dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione.

Pertanto a partire dalle domande di prestazioni di disoccupazione agricola che verranno presentate entro il 31 marzo 2009, nel caso in cui venga richiesto il beneficio della detrazione fiscale per familiari a carico, il lavoratore e/o l’ente di patronato devono compilare l’apposito campo previsto nel modulo di domanda (Prest.agr.21TP) ed allegare obbligatoriamente il modello MV10 indicando i dati anagrafici di ciascuno dei soggetti considerati a carico.

In mancanza, non sarà riconosciuto il beneficio richiesto.

La modulistica indicata è presente nella banca dati “modulistica on-line” nel sito www.inps.it .

Il Direttore generale

Crecco

Allegato

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI



Tipo variazione

I
Codice conto GAU 22/101
Denominazione completa Contributo di solidarietà su prestazioni di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato – Art. 1, comma 57, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata CTR.SOLIDAR.SU DS AGR.-ART.1 C.57 L.247/2007


Tipo variazione I
Codice conto GAU 24/124
Denominazione completa Entrate varie – Recuperi e reintroiti di prestazioni di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato (incremento della misura e trattamenti speciali per periodi eccedenti le 90 giornate) di cui all’art 1, comma 55, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata E.V.-RECUP.PRESTAZ.DS AGR.ART.1 C.55 L.247/2007


Tipo variazione I
Codice conto GAU 30/125
Denominazione completa Indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato relativamente alla quota di incremento della misura – Art. 1, comma 55, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata IND.ORD.DS AGR.-INCREM.MISURA-ART.1 C.55 L.247/07
Tipo variazione I
Codice conto GAU 30/126
Denominazione completa Trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori agricoli di cui all’art. 25 della legge n. 457/1972 per periodi eccedenti le 90 giornate – Art. 1, comma 55, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata DS AGR.SPEC.ART.25 L.457/72 OLTRE 90 G.-L.247/2007


Tipo variazione I
Codice conto GAU 34/111
Denominazione completa Uscite varie – Rimborso del contributo di solidarietà su prestazioni di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 57, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata

U.V.-RIMB.CTR.SOLID.SU DS AGR.ART.1 C.57 L.247/