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Ispettore del lavoro/praticantato.

Oggetto: Ispettore del lavoro/praticantato.

Con uno scambio di corrispondenza con la Direzione Generale Risorse Umane del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato recentemente affrontato il problema della iscrivibilità nel registro dei praticanti dell'Ispettore del lavoro.

A seguito di ciò, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare, per portare a conoscenza dei Consigli in indirizzo le ragioni per le quali si ritiene che il dipendente del Ministero del Lavoro che svolga mansioni ispettive non possa essere praticante presso lo studio di un Consulente del Lavoro.

La peculiarità del problema, che non è rinvenibile in altre professioni, è dovuta fra l'altro al dovere di riservatezza e di segretezza che obbliga il professionista nei confronti del cliente. Per quanto riguarda, poi, l'aspetto deontologico nei confronti dell'Ente professionale, nonché i doveri di ufficio che sono immanenti nell'Ispettore del lavoro in ragione del suo "status", sono di per sé sufficienti ragioni per ritenere non ipotizzabile il praticantato dell'Ispettore del lavoro presso lo studio di un Consulente del Lavoro.

Va inoltre considerato che:

a) il praticantato è fondato sulla trasparenza del rapporto che si instaura tra professionista e praticante, e quindi sulla disponibilità del professionista a far conoscere al praticante la gestione dei casi concreti trattati nel proprio studio e sull'assenza in capo al tirocinante di condizioni soggettive che possano condizionare un sereno approccio agli affari trattati nello studio.

b) Il professionista che porta a conoscenza di soggetti già "qualificati" le pratiche ad esso affidate, può anche incorrere nella violazione dell'obbligo di segretezza cui è tenuto ai sensi dell'art. 6 della L. 12/1979. Ed infatti se il cliente nulla può opporre per la frequentazione dello studio da parte di un tirocinante da "qualificare", può ragionevolmente dolersene quando il presunto praticante sia un soggetto già "qualificato" ed anche potenzialmente investito del potere - dovere di "vigilanza".

c) Il praticante "Ispettore del lavoro" non è esentato dai suoi obblighi legati alla funzione, per cui potrebbe incorrere in ipotesi di reato omissivo laddove venga a conoscenza di una qualsivoglia irregolarità di sua competenza. Egli versa in una situazione di incompatibilità funzionale.

d) Al compimento del biennio di praticantato, nella eventualità che l'Ispettore non cessi per qualsiasi ragione dalle sue funzioni, il rapporto tra professionista già "dante pratica" e l'Ispettore già "praticante" può soffrire di condizionamenti. E ciò non appare sotto il profilo deontologico privo di rilievo.

e) La disposizione che vuole che la tenuta dei libri e documenti di lavoro presso lo studio del Consulente ex art. 5 L. 12/1979 devono essere "a disposizione degli incaricati alla vigilanza", contrasta con la presenza in studio del "praticante" Ispettore.

Dalle considerazioni sopra esposte appare evidente che l'Ispettore del lavoro ed il professionista sono figure ontologicamente diverse tra le quali non può sussistere un rapporto di praticantato reale, trasparente e tollerabile sotto i profili sopra evidenziati. L'unico percorso formativo previsto dal legislatore affinché l'Ispettore del lavoro possa diventare Consulente del Lavoro (dopo 4 anni dalla cessazione del servizio) è lo svolgimento delle mansioni ispettive per la durata di almeno 15 anni (art. 1, 2° comma della L. 12/1979).

Tutto ciò premesso, si ritiene che non siano accoglibili, e che debbano essere respinte, le domande di iscrizione nel Registro dei praticanti presentate dagli ispettori del lavoro, motivando adeguatamente il provvedimento con riferimento alle ragioni sopra evidenziate.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Marina E. Calderone

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