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Trasferimento d’azienda: un solo lavoratore che passa non configura l’ipotesi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.14457/12, ha ribadito che il passaggio di un solo dipendente da un’impresa ad un’altra non costituisce trasferimento d’azienda e pertanto, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma, è possibile per il nuovo datore, ottenere gli sgravi per la nuova assunzione.

Nel caso specifico il nuovo datore aveva assunto un lavoratore dimessosi da un precedente impiego e, contemporaneamente, era subentrato alle attività svolte dal precedente datore beneficiando degli sgravi della legge 448/98. L’Inps ha disconosciuto gli sgravi sostenendo che tra i due datori si era verificato un trasferimento d’azienda e, quindi, non si trattava di un reale aumento di personale.

La Corte, invece, ha escluso che il passaggio di un solo lavoratore possa costituire trasferimenti di ramo d’azienda, ma perché si verifichi tale ipotesi, deve essere anche provato un passaggio di beni e strumenti ulteriori.

La riforma del lavoro, sul tema delle condizioni per beneficiare degli incentivi , rivede tutto il sistema con decorrenza 1 gennaio 2013 (art.4 commi da 12 a 15).


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