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Esubero del personale dipendente, non è sindacabile la scelta imprenditoriale

In tema di giustificato motivo di licenziamento la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 8237 del 7 aprile scorso , nella quale ha ribadito che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto cui era addetta la dipendente licenziata, purchè risulti l'oggettività e non la pretestuosità del riassetto organizzativo operato, ed ha rigettato il ricorso della lavoratrice dipendente, che nel frattempo era stata licenziata.

La scelta caduta sulla persona della lavoratrice ricorrente, è stata ritenuta legittima motivata dal fatto che si trattava della più giovane del settore che presentava l'esubero e priva di carichi di famiglia. E ‘ stata, inoltre, verificata la non utilizzabilità della lavoratrice in altri settori, desunta dalla mancata qualifica specifica per passare all'unico settore veramente produttivo, cioè quello dei programmatori, ed ha trovato riscontro nell'andamento aziendale anche successivo perché, oltre alla contrazione del personale amministrativo, si è assistito negli anni ad una drastica diminuzione di tutti i comparti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 07/04/2010, n. 8237