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Impiantisti –conversione d’ufficio delle posizioni iscritte in vigore della l. n. 46/1990 – lettera/circolare del ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, con la lettera-circolare del 19 marzo 2012, Prot. 0068402, rivolta a tutte le Camere di Commercio, chiarisce le modalita` di conversione d`ufficio dell`iscrizione al Registro imprese, avvenuta nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, anche alla luce di due recenti provvedimenti normativi: l’art. 34 del D.L. n. 5/2012 (decreto sulle semplificazioni) e l’art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.
Per le imprese per le quali risulti ancora registrata un’abilitazione ai sensi di una o piu` lettere dell’art. 1, comma 1, della L. n. 46/1990 e solo per i casi residuali in cui non possa essere individuata continuita` con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell’art. 1 del D.M. n. 37/2008, sarebbe opportuno richiedere la presentazione di una apposita SCIA, senza peraltro procedere ad alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali. La conversione dovra` avvenire d’ufficio secondo precisi criteri che vengono illustrati nella lettera-circolare.
Il presupposto di base al quale la Camera di Commercio procedera` alle conversioni e` la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane con continuita` alla data del 27 marzo 2008 della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della L. n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all’imprenditore p al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell’impresa in veste di responsabile tecnico.