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La dichiarazione è nulla senza la firma del titolare

La mancata firma della dichiarazione può costare cara.
La non sottoscrizione dei modelli dichiarativi, infatti, determina, prima di tutto, sanzioni per i soggetti obbligati alla firma. Soprattutto, la mancata sottoscrizione, o l'inottemperanza alla firma entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, comporta la nullità del modello dichiarativo.
Gli abilitati
Per individuare i soggetti abilitati alla sottoscrizione dei modelli dichiarativi occorre far riferimento, in linea generale, all'articolo 1, Dpr 322/98, secondo il quale, la firma spetta al contribuente o a chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
Se si tratta di soggetti diversi dalla persone fisica, l'obbligo di firma cade sul rappresentante legale o negoziale o su chi, di fatto, ricopre il ruolo di amministratore; per le società o gli enti soggetti all'Ires e sottoposti al controllo contabile, devono firmare coloro che sottoscrivono la relazione di revisione.
La mancata sottoscrizione, da un punto di vista sanzionatorio, viene trattata come omessa presentazione della dichiarazione, e comporta, da un lato, l'ampliamento dei poteri accertativi dell'ufficio (articolo 41, Dpr 600/73) e dall'altro, l'irrogazione della sanzione amministrativa: dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.
Da segnalare che quest'omissione non integra i presupposti per l'applicazione della fattispecie penale di omessa dichiarazione prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 74/00.
La revisione legale
In caso di revisione legale la sottoscrizione non grava più solo sulla "massima" rappresentanza del controllo legale ma a tale adempimento devono dare seguito tutti coloro che hanno sottoscritto la relazione di revisione legale (legge 244/07, articolo 1, comma 94), quest'ultima esercitabile anche dal collegio sindacale, qualora vi siano i presupposti.
Sul fronte delle sanzioni occorre distinguere l'omissione della sottoscrizione, che non implica comunque la nullità della dichiarazione (sanzionata in base all'articolo 9, comma 5 del Dlgs 471/97) dalle conseguenze che la sottoscrizione comporta per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 471, a opera dell'articolo 1, comma 92, della legge 244/2007.
Prima di entrare nel merito della questione, però, è opportuno evidenziare, che il motivo per introdurre la nuova fattispecie sanzionatoria deriva dalle modifiche che furono introdotte all'articolo 2409 ter del Codice civile (oggi abrogato dal decreto legislativo 39/2010) attraverso l'articolo 2, comma 1 del decretp legislativo 32/2007. I soggetti incaricati del controllo contabile devono dedicare, nella loro relazione, uno specifico paragrafo all'interno del quale devono essere messi in evidenza e motivati tutti i giudizi emersi e inerenti al bilancio sottoposto a revisione.
Ora, l'articolo 9, comma 5 del Dlgs 471/97, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa fino al 30% del compenso relativo all'attività di revisione e «comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente», nella misura in cui l'infedeltà della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o ai fini Irap derivi dalla mancata esposizione, nella relazione al bilancio, dei giudizi previsti dal comma 3 dell'articolo 2409 ter del Codice civile.
Tuttavia l'abrogazione del l'articolo 2409 ter, per effetto dell'articolo 37, comma 9, del Dlgs 39/2010, lascia un vuoto sistematico perché è venuto a mancare il riferimento normativo sulla base del quale nasce il presupposto per l'irrogazione della sanzione, a meno che legislativamente non si rinvii, o non si interpreti, che tale abrogazione sia superata dall'articolo 14 del Dlgs 39/2010, che disciplina la "nuova" relazione di revisione e giudizio sul bilancio.
Istruzioni per l'uso
LA VOLATA FINALE PER UNICO
Per il revisore
L'organo deputato alla revisione legale dei conti, che sottoscrive la dichiarazione in alternativa al visto di conformità, sarà soggetto, per l'infedele attestazioni dell'esecuzione dei controlli di cui al Dm 164/99, all'ulteriore sanzione prevista dall'articolo 39, comma 1, Dlgs 241/97
I soggetti obbligati
Per quanto riguarda il modello dichiarativo Iva, l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione ricade, oltre che sui soggetti che hanno la rappresentanza legale
o negoziale o su gli altri soggetti dichiaranti indicati nella relativa tabella, anche, nel caso di società partecipante alla liquidazione dell'Iva di gruppo, sull'ente
o sulla società controllante
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