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Sospensione dalla professione per il notaio che attesta un ammezzato al posto di un terreno

La Cassazione, Quinta sezione penale, con sentenza n. 28439 del 19 luglio 2011, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione notarile nei confronti di un notaio indagato di falso in atto pubblico per aver rogato un atto di compravendita di un immobile descrivendolo come “composto da due vani ed accessori, oltre ad un ammezzato” quando, in realtà, era accertata solo l'esistenza di un terreno.

Secondo il Gip ed il Tribunale del riesame il rogito in questione non può essere considerato un atto in grado di certificare la reale consistenza dell'immobile, non avendo la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.

Diversa l'interpretazione dei giudici di legittimità secondo cui, nella specie, il falso aveva investito la consistenza dell'immobile oggetto del contratto. Ed in tale contesto, erano state altresì evidenziate circostanze indizianti la consapevolezza della detta falsità da parte del notaio rogante.

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