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Doppio limite per le imprese

DOPPIO LIMITE PER LE IMPRESE La norma prevista dall’articolo 83, commi 28 quater e quinques del Dl 112/2008 (legge di conversione n. 133/08) prevede una vera e propria rivoluzione per i rimborsi spese di dipendenti e professionisti. Da lunedì 1° settembre, infatti, scatta la detraibilità integrale dell’Iva sui servizi alberghieri e di ristorazione nel caso di trasferte. La deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione passa al 75%, se quest’ultime sono sostenute a scopo di rappresentanza e pubblicità. La limitazione al 75% della deduzione delle spese in oggetto rischia di turbare il coordinamento normativo che presiede al funzionamento sia dell’Irpef che dell’Ires. La norma citata, infatti, è stata introdotta nel Tuir in via incidentale e, soprattutto, per giustificare i movimenti di cassa che si rendono necessari al fine di controbilanciare, in termini di perdita di gettito erariale, l’effetto dell’eliminazione della limitazione alla detraibilità Iva su questo tipo di spese, così come sancita dall’articolo 19-bis del Dpr 633/72. A questo punto, si attendono chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, che nei primi giorni di settembre dovrebbe rilasciare una circolare sull’argomento. Prima della modifica normativa, era stata aperta nei confronti dell’Italia, da parte della Comunità europea, una procedura di messa in mora per violazione dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, che per evitare pesanti sanzioni aveva portato ad abrogare la restrizione. Con la riduzione delle entrate condotta in campo Iva si è finito, però, per invadere la distinta sfera fiscale delle imposte dirette, dove è emerso un difetto di coordinamento fra norme. Di qui la necessità di un celere intervento di razionalizzazione sistemica. Le maggiori problematiche in tema di coordinamento riguardano le spese di rappresentanza e pubblicità. Il regime di queste spese è stato di recente interessato dalla modifica introdotta dalla Finanziaria 2008: la deducibilità delle spese di rappresentanza è stata subordinata alla rispondenza a “requisiti di inerenza e congruità” da stabilire per decreto. Il provvedimento in questione, però, non potrebbe intervenire fissando una limitazione percentuale alla loro rilevanza fiscale, potendo al limite porre un limite superiore, in valore assoluto, parametrato al fatturato e all’attività internazionale dell’impresa. Tutto ciò fa emergere una prima grande incoerenza che sembra derivare da uno scambio di ruoli fra l’articolo 108 e 109 del Tuir. La situazione genera così grande incertezza, essendo stato omesso di chiarire quale norma debba prevalere. Per evitare di svuotare di significato la norma sembrerebbe, a questo punto, opportuno quantificare analiticamente le suddette spese, distinguendo la parte della prestazione di promozione e pubblicità consistente in vitto e alloggio e limitare la deduzione di queste componenti di spesa al 75% del loro ammontare (in coerenza con il nuovo comma 5 dell’art. 109 Tuir).