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Con l'interpello n. 49 del 28 dicembre 2011, il Ministero del lavoro, relativamente all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990, chiarisce che il conteggio dello sgravio contributivo di 36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi, va calcolato dal giorno stesso di assunzione del lavoratore al giorno antecedente la stessa data di tre anni dopo.

La precisazione del Ministero del lavoro arriva a seguito del quesito inoltrato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro diretto a conoscere le modalità di computo della durata dello sgravio in parola.

Interpello n.48/11


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