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Permessi elettorali per i lavoratori

PERMESSI ELETTORALI PER I LAVORATORI

I giorni di assenza dal lavoro di coloro che sono stati chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali, sono da considerarsi giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti.

Molti lavoratori rientrano in questa casistica, essendosi assentati dal posto di lavoro per partecipare ai seggi durante le recenti elezioni amministrative del 6 e 7 maggio scorso e per i ballottaggi del 20 e 21 maggio.

Ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti.

Per tali giornate di mancato riposo, tuttavia, il lavoratore potrà optare per il godimento di giornate di riposo compensativo al posto della retribuzione aggiuntiva.

E da evidenziarsi che il diritto alla retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta), sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo; la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione.

Per quanto riguarda i riposi compensativi, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse.

In altri termini gli interessati avranno diritto a restare a casa e ad essere retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo) in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale”.

In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.