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Trasferimento d’azienda: escluso beneficio contributivo in caso di passaggio lavoratori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.14245/12, ha stabilito l’esclusione dal beneficio contributivo nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende nelle quali si verifica il semplice passaggio di personale alla nuova impresa, ma senza che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato.

Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla legge 223 del 1991 per le imprese che assumono personale già licenziato in seguito a procedure di mobilità, specifica la Corte, presuppone l'accertamento dell'esistenza della situazione di esubero e l'esistenza di effettive ragioni economiche e non elusive con l'obiettivo di uno sconto contributivo attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro in corso.

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