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Perdita su crediti - deducibilita'

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16 del 23 gennaio 2009 ritorna sulla deducibilità della perdita su crediti. L'articolo 101, comma 5, del TUIR prevede che "le perdite su crediti sono deducibili e risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali". La richiamata norma fiscale subordina la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano (comprovate) da "elementi certi e precisi", fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all'avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi "automaticamente" riconosciute.

Con la presente risoluzione l’Agenzia delle entrate ribadisce che la mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" e che il pignoramento infruttuoso e l’illiquidità temporanea non dimostrano la definitiva insolvenza del debitore.