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Apprendisti: istruzioni inail sul nuovo testo unico


L'Inail, con nota protocollo n. 8082 del 5 dicembre 2011, detta le prime istruzioni operative sul Testo unico per l'apprendistato (D.Lgs n. 167, del 14 settembre 2011), entrato in vigore il 25 ottobre 2011.

Per le tipologie di apprendistato che per essere attuate necessitano del recepimento della contrattazione collettiva e/o delle Regioni, fino al 25 aprile 2012 è previsto un periodo transitorio in cui si potranno applicare le regole legislative e contrattuali precedenti l'entrata in vigore del Testo unico. Successivamente, dovrà essere applicata in via "tassativa" la nuova disciplina.

Nel semestre transitorio, l'apprendistato professionalizzante (contratto di mestiere) sarà soggetto alle nuove regole qualora le Regioni o i Ccnl le abbiano recepite.

L'Inail ribadisce l'obbligo assicurativo dell'apprendista, così come previsto dal DPR n.1124/1965, estendendo la copertura assicurativa anche alle ore di insegnamento svolte in azienda o fuori, considerate a tutti gli effetti lavorative e computate nell'orario di lavoro. La nuova disciplina prevede la possibilità di instaurare un contratto di apprendistato anche con nuovi soggetti, quali dipendenti pubblici, lavoratori in mobilità, lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione, praticanti.

In caso di inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro, sono fissate sanzioni amministrative da 100 a 600 euro, in caso di recidiva da 300 a 1, 500 euro, con attivazione della procedura di diffida obbligatoria come condizione di procedibilità. In ipotesi di inottemperanza, l'autorità competente a ricevere il rapporto tramite Pec è la Direzione Provinciale del Lavoro.



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