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Lavoratori distaccati negli stati membri dell'unione europea, dal 1° maggio nuove regole

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Comunicato 13 aprile 2010

Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).
Pubblicata la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell’Unione Europea.

[1] Allegato

NUOVA PROCEDURA IN MATERIA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI DISTACCATI NEGLI STATI MEMBRI DELL’UE

Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Pertanto, il formulario E 101 sarà sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 verrà abolito.

Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE) 883/2004, il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971. A questo proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle Direzioni Regionali INPS, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.

Per maggiore chiarezza si riportano esempi di situazioni che possono verificarsi alla data di entrata in vigore del regolamento 883/2004 (1° maggio 2010):

a) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010 estensione del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.
b) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 estensione del distacco possibile fino al 28.2.2012, conformemente all’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004; sarà rilasciato il formulario A1.
c) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010, nessuna estensione del distacco possibile conformemente all’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta);
d) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011 nessuna estensione del distacco possibile conformemente all’art. 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta);

Per i casi sopra elencati l’estensione del periodo ininterrotto di distacco oltre i ventiquattro mesi richiede la conclusione di un accordo tra le autorità ai sensi dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Si rappresenta, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano:

ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea.

Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti (CE) nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.

I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859 del 14 maggio 2003.

[2] RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) ce - regolamento 29 aprile 2004, n. 883/2004; (2) ce - regolamento 16 settembre 2009, n. 987/2009; (3) ce - regolamento 29 aprile 2004, n. 883/2004; (4) ce - regolamento 29 aprile 2004, n. 883/2004; (5) ce - regolamento 14 giugno 1971, n. 1408/71; (6) ce - regolamento 29 aprile 2004, n. 883/2004; (7) convenzioni - accordi internazionali - accordo cee 21 giugno 1999; (8) ce - regolamento 14 giugno 1971, n. 1408/71; (9) ce - regolamento 21 marzo 1972, n. 574/72 ; (10) ce - regolamento 14 maggio 2003, n. 859/2003;