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Mantenimento dei figli: l'assegno puo` anche aumentare se variano le condizioni del genitore obbligato

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 367 del 10 gennaio 2011, ha ricordato come, ai sensi dell'articolo 148, primo comma, del Codice civile, i genitori siano tenuti ad adempiere l'obbligazione del mantenimento in favore dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Ne consegue – sottolinea la Corte – che “nel caso di divorzio, nella determinazione dell'assegno, non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata”.

Un assegno di mantenimento già di per sé superiore alla media, in definitiva, può essere anche aumentato qualora il genitore obbligato raggiunga un tenore di vita ancora più agiato.

Sempre in materia di mantenimento dei figli, è stata respinta, dai giudici della Prima sezione civile della Cassazione – sentenza n. 18 del 3 gennaio 2011 – la domanda di riduzione dell'assegno divorzile avanzata da un uomo nei confronti della ex moglie a cui lo stesso era tenuto a rifondere anche il mantenimento per la figlia ormai maggiorenne. Quest'ultima, anche se non conviveva più con la madre, riusciva a procurarsi solo dei lavori saltuari.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, la valutazione operata, nella specie, del giudice di merito in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, “costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell'assegno”. Gli accertamenti sollecitati con il mezzo d'impugnazione, cioè, riguardavano il merito della vicenda “mentre la supposta contraddittorietà con la pronuncia concernente le condizioni economiche della signora ..oltre che basate su elementi di fatto che sfuggono al sindacato di legittimità, è il risultato di una comparazione del tutto impropria tra posizioni di soggetti diversi, i cui diritti hanno presupposti giuridici e fattuali distinti”.


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