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Utilizzazione fraudolenta di falsa fatturazione punita a prescindere dal pagamento dell’iva

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12490 del 3 aprile 2012, ha confermato la misura della confisca per equivalente disposta dai giudici di merito nei confronti dei beni di due imprenditori accusati di aver emesso, reciprocamente, fatture false per operazioni inesistenti.

A fronte delle doglianze dei due imputati, i quali si erano opposti al sequestro sull’assunto che, in ogni caso, non era configurabile il reato agli stessi contestato in quanto l'imposta Iva relativa alle fatture in contestazione era stata comunque versata, i giudici di legittimità hanno, per contro, precisato come “il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela dei bene giuridico protetto anticipandola ai momento della commissione della condotta tipica”; ne consegue che per integrare il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è sufficiente che le stesse siano inesistenti dal punto di vista oggettivo, ossia che vi sia diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti.