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Enpals –documento unico di regolarita' contributiva

Come noto, la legge n. 296/2006, all’art. 1, commi 1175 e 1176 della l. n. 296/2006, ha previsto che la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale sia subordinata - fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), demandando alla emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione di dette disposizioni. L’art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 individua tra i soggetti tenuti al rilascio del DURC, oltre all’INPS e all’INAIL, anche gli “altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”, previa apposita convenzione con i medesimi Istituti. Sul punto, il Ministero del lavoro, nell’ambito della circolare n. 5/2008 citata, ha precisato che “nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa”. Con il messaggio n. 2 del 26 gennaio 2009 L’Enpals precisa che , fino a quando non sarà perfezionata la stipula di apposita convenzione con gli altri Istituti previdenziali, le imprese del settore, per quanto di competenza Enpals continueranno a richiedere le consuete attestazioni di regolarità contributiva (quali, a titolo esemplificativo, l’attestazione liberatoria, il certificato di agibilità, etc.) nelle ipotesi previste dalla normativa previdenziale del settore di riferimento.

Testo del messaggio