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Chiusura delle partite iva inattive


Per mettersi in regola è sufficiente effettuare il versamento della sanzione minima di 129 euro entro il 4 ottobre 2011 con il modello F24 “Elementi identificativi” compilato in ogni sua parte e senza dover presentare all’Agenzia né la copia del versamento né la dichiarazione di cessazione attività. Questo perché la chiusura della partita IVA è effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.

Si ricorda che nel compilare l’F24“Elementi identificativi” occorre riportare nella sezione “Contribuente” i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:

  • la lettera “R” nel campo “tipo”
  • il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
  • il codice tributo 8110 nel campo “codice”
  • l’anno di cessazione dell'attività nel campo “anno di riferimento”.

Peri contribuenti che non si avvalgano di tale opportunità concessa dal decreto legge 98/2011, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva e all’irrogazione della sanzione fino a 2.065 euro.




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