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Rendita agli orfani di un genitore naturale

Quadro Normativo

• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 85, primo comma, numero 2);

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 86 dell'11 marzo 2009.

PREMESSA

Con sentenza n. 86 dell'11 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 1° aprile 2009, la Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 T.U. nella parte in cui non prevede il diritto alla rendita a superstiti anche in favore del convivente more uxorio , ha dichiarato l'illegittimità dello stesso art. 85, primo comma, numero 2), “nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale”.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma in questione, introducendo una disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Al riguardo, la suddetta Corte ha argomentato rilevando che l'orfano di un genitore naturale si trova, ai fini della determinazione della misura della rendita ai superstiti, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori in quanto non può godere di “[…] alcun beneficio economico neppure indiretto […] per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita […]”.

I figli naturali, pertanto, per effetto della sentenza in oggetto, hanno diritto alla quota del quaranta per cento della rendita non soltanto in caso di decesso, a seguito di evento assicurato, dell'unico genitore che li abbia riconosciuti 2 , ma in tutti i casi in cui l'evento causi il decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio, da parte di quest'ultimo.

Si invitano pertanto le Unità operative ad adeguarsi, nella trattazione delle singole fattispecie, alla pronuncia in parola.

EFFICACIA NEL TEMPO

In base al disposto dell'art. 136 Cost., a partire dal 2 aprile 2009, giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, agli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili dal genitore deceduto a seguito di evento assicurato, dev'essere riconosciuta una rendita ai superstiti nella misura del quaranta per cento.

Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità si producono, oltre che sulle fattispecie che si sono verificate a partire dalla predetta data, anche per quelle sorte precedentemente, da considerarsi giuridicamente esistenti al 2 aprile 2009, e cioè alle fattispecie in corso di istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la misura della rendita ai superstiti spettante al figlio naturale.

Pertanto, nei casi di orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili di genitore deceduto per evento tutelato, titolari di rendita del venti per cento, la misura della rendita stessa va elevata al quaranta per cento.

Tale aumento dovrà riguardare anche i ratei di rendita già erogati nei limiti del quinquennio antecedente al rateo di rendita di aprile 2009.

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Si forniscono, di seguito, prime indicazioni per la trattazione delle singole fattispecie.

Casi in cui il diritto alla rendita ai superstiti è riconosciuto ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili del lavoratore deceduto.

Nei casi verificatisi successivamente al 2 aprile 2009, nei casi in corso di istruttoria, nei casi per i quali risulti pendente controversia amministrativa o giudiziaria alla suddetta data o che comunque non siano prescritti o coperti da giudicato nei termini suddetti, dalla data di decorrenza della rendita, ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili spetta una rendita ai superstiti ragguagliata al 100% della retribuzione nella misura del 40%.

Nei casi definiti antecedentemente al 2 aprile 2009 per i quali i figli naturali riconosciuti o riconoscibili risultino titolari di rendita ai superstiti nella misura del 20%, la misura della rendita va elevata dal 20 al 40% a far data dal rateo di rendita di aprile 2004.

In ogni caso, trova applicazione il 2° comma dell'art. 85 T.U. ai sensi del quale “La somma delle rendite spettanti ai […] superstiti […] non può superare l'importo dell'intera retribuzione […]. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite”.

Casi in cui il diritto alla rendita ai superstiti è riconosciuto ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili e ai componenti la famiglia legittima del lavoratore deceduto.

Nei casi verificatisi successivamente al 2 aprile 2009, in quelli in corso di istruttoria e in quelli per i quali risulti pendente controversia amministrativa o giudiziaria alla suddetta data o che comunque non siano prescritti o coperti da giudicato nei termini suddetti, fermo restando il diritto dei figli naturali a percepire la rendita nella misura del 40%, in applicazione del suddetto comma 2 dell'art. 85 T.U., le singole rendite, ivi comprese quelle spettanti ai figli naturali , andranno proporzionalmente ridotte entro il limite della retribuzione a partire dalla data di decorrenza della rendita.

Nei casi definiti antecedentemente al 2 aprile 2009 per i quali i figli naturali riconosciuti o riconoscibili risultino titolari di rendita ai superstiti nella misura del 20%, fermo restando che la misura della rendita va elevata dal 20 al 40% a far data dal rateo di aprile 2004, nell'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 85 T.U., essa andrà proporzionalmente ridotta , come già precisato, a decorrere dalla suddetta data.

I ratei di rendita già erogati ai componenti la famiglia legittima fino a tutto il mese di aprile 2009, non dovranno, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D. Lgs. n. 38/2000, essere chiesti in restituzione e dovranno essere proporzionalmente ridotti a far data dal primo rateo di rendita corrisposto successivamente al 2 aprile 2009 (maggio 2009).

Pertanto, nei casi per i quali il diritto alla rendita ai superstiti è riconosciuto sia ai componenti la famiglia legittima del lavoratore deceduto sia ai suoi figli naturali riconosciuti o riconoscibili, in attesa delle necessarie modifiche procedurali, per i ratei già elaborati sulla base della preesistente normativa si provvederà con apposita comunicazione a informare che , i ratei corrisposti a partire dal mese di maggio sono erogati in misura provvisoria salvo ricalcolo ai sensi dell'art. 85, co 2, T.U.

Si fa riserva di ulteriori precisazioni mediante apposita nota di istruzioni operative.

IL DIRETTORE GENERALE



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1. Art. 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
2. come finora accadeva a seguito della precedente sentenza n. 360/1985 della Corte Costituzionale