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La mancata contestazione del rendiconto non comporta la decadenza dal diritto di agire

Con sentenza n. 24548 dello scorso 2 dicembre, la Prima sezione civile della Cassazione ha spiegato che il cliente di una società di investimento mobiliare non decade dal diritto di agire in giudizio per far valere la responsabilità del gestore qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, non abbia contestato detto rendiconto entro un termine prefissato. Infatti – sottolineano i giudici di legittimità - “nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell'omessa contestazione entro uno specifico termine è previsto dalla normativa di settore”. In ogni caso, sarà il giudice a dover valutare, nel contesto complessivo delle risultanze sottoposte al suo esame, che il comportamento passivo del cliente, al pari di quello del gestore, sia improntato a buona fede. www.studiogiammarrusti.it