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Sconti irap, le incognite di unico

Il mini-sconto Irap ex articolo 6, comma 1, del Dl 185/08, consiste nella possibilità di scomputare dalla base imponibile Ires/Irpef un importo pari al 10% dell’Irap: “...forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis), 4-bis), 4-bis).1 del decreto legislativo n. 446 del 1997”. Alla formazione del valore di produzione imponibile dell’anno per cui si applica concorrono, se inerenti, gli interessi passivi e oneri assimilati e le spese del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni. La misura forfetaria può essere fatta valere anche per i periodi precedenti al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 (dal 29 novembre 2004, data d’inizio operatività del decreto) tramite una procedura di rimborso ad hoc per le maggiori imposte dirette versate. La circolare 16 del 14 aprile 2009, emessa dalle Entrate, chiarisce molti dubbi circa il beneficio, ma lascia ancora aperte delle questioni sul rimborso dell’imposta versata negli esercizi precedenti (il modello è ancora in corso di predisposizione), sulle modalità di calcolo e sull’indicazione in Unico.


È posta in evidenza una dimenticanza (o interpretazione restrittiva rispetto alla disposizione del Dl?) relativamente alle spese del personale: il dato letterale della norma riferisce l’importo fissato nel 10% non solo alle spese per il personale dipendente ma anche per quello assimilato, ossia per i parasubordinati, contrariamente a quanto si legge nella circolare delle Entrate.