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Sequestro solo sul corpo del reato o sui beni pertinenti

La Corte di cassazione , con sentenza n. 3692 del 1° febbraio 2011, ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale delle libertà di Pordenone aveva ritenuto legittima una perquisizione effettuata presso lo studio di un avvocato alla presenza di un rappresentante dell'Ordine, perquisizione che aveva avuto ad oggetto anche del materiale informatico che non era attinente, a detta del legale, all'inchiesta.

Condivisibile, per la Corte di legittimità, la tesi difensiva del legale secondo cui il tribunale avrebbe dovuto indicare e perciò valutare quali fossero i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie. Per contro, i giudici avevano mantenuto indiscriminatamente il vincolo del sequestro di cose legittimamente detenute dall'indagato “confondendo la pertinenza con la ravvisabilità del reato (fumus) e la modalità di perquisizione per l'effetto di sequestro, che concerne solo le cose connesse alla notizia al reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute per sé ne offrano una propria (si pensi ad armi e stupefacenti)”.


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