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Unico 2009 riallineamenti da quadro rq. una miscela che conviene alle societa` di capitali

La Legge Finanziaria per il 2009 e il Decreto Legge cosiddetto “anticrisi” hanno apportato diverse novita` nella dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2009. In particolare, per le societa` di capitali, nel 2009, relativamente ai profitti conseguiti e da dichiarare per il 2008, l’aliquota IRES passa dal 33% dell’anno 2007 al 27, 5% da applicare sui profitti 2008. In questa sede ci soffermiamo sul Quadro RQ – rivalutazioni e riallineamento dei valori. Specie sull’aspetto del riallineamento dei valori a seguito di operazioni straordinarie, che conta due eventualita`: il riallineamento utilizzabile per i maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ex articolo 176, comma 2ter del TUIR e il riallineamento di cui all’articolo 15, comma 10 del Dl 185/2008, sfruttabile per il maggior valore delle immobilizzazioni immateriali. Sul tema, che apre a interessanti opportunita` per il contribuente, il Fisco ha emanato un documento di prassi esplicativo, la circolare n. 28, datata 11 giugno 2009. Circa il riallineamento - mediante pagamento di un’imposta del 16% sostitutiva di Ires/Irpef e Irap - dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di conferimenti, fusioni e scissioni, da parte dell’avente causa, l’articolo 176 del Testo unico prevede che il realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell’opzione comporti che il costo fiscale sia ridotto dei maggiori valori assoggettati a sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e che l’imposta sostitutiva versata sia scomputata dall’imposta sui redditi. Ebbene, la circolare 28 chiarisce come tale disposizione sia applicabile anche in seno all’articolo 15, comma 10 dell’ “anticrisi” sopra richiamato; e come la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva vada determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo di imposta in cui e` stata realizzata l’operazione straordinaria, tra il valore di bilancio e il relativo valore fiscale. Ove i maggiori valori iscritti non riguardassero un bene preesistente bensi` un’attivita` di nuova iscrizione in capo all’avente causa, la base imponibile della sostitutiva sarebbe rappresentata dall’intero valore di iscrizione in bilancio. Un aspetto interessante della circolare, con cui esauriamo l’elaborato, e` la possibilita` che essa concede di utilizzare per una stessa operazione straordinaria entrambi i riallineamenti con riguardo a diverse attivita`. Un intreccio che porta convenienza.