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Lavoro accessorio ancora in via sperimentale fino al 31 marzo 2011


Per il 2010 è stato ampliato il campo di utilizzo del lavoro con i voucher ai lavoratori con l’introduzione dei lavoratori part-time ed esteso il periodo sperimentale di utilizzo dei buoni lavoro per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Le misure sperimentali introdotte dalla Finanziaria 2010 sono state prorogate al 31.3.2011 dal cd ”
Milleproroghe” legge 10/2011 . Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri potrebbe essere disposta l‘ulteriore proroga al 31.12 2011.

E book Fondazione Studi su lavoro accessorio

Esteso al 31 marzo 2011 il lavoro con i voucher per part-time, cassaintegrati e percettori di indennità di disoccupazione.

Il 31 dicembre 2010 scadeva il periodo sperimentale previsto dalla Finanziaria 2010 (legge n.191/09 art. 2 comma 148) per l’attivazione del lavoro occasionale accessorio con i lavoratori part-time. La stessa norma aveva anche esteso al 2010 il periodo sperimentale di utilizzo dei buoni lavoro con i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito precedentemente stabilito solo per il 2009.

In via sperimentale fino al 31 marzo 2011 sarà possibile attivare il lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo con prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con l’unica esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Ovvia l’esclusione imposta dalla norma che altrimenti avrebbe vanificato la previsione dell’art. 3 del DLgs n. 61/00, consentendo di fatto il superamento dell’orario di lavoro senza il rispetto né delle clausole di elasticità, peraltro in gran parte recepite dai ccnl, né dell’applicazione delle percentuali di maggiorazione previste per il lavoro supplementare.

Si ritiene, inoltre, che tale attività di lavoro accessorio possa essere svolta solo al di fuori dell’orario previsto nel suddetto contratto in essere.

Sempre in via sperimentale, fino al 31 marzo 2011, prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare, dai percettori di prestazioni economiche integrative del salario o di sostegno al reddito. Questo solo compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, della Legge n. 2/09
: il diritto è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale . L’INPS, per questi lavoratori, sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito corrisposte, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

La norma consente il cumulo delle prestazioni integrative del salario e delle altre prestazioni di sostegno del reddito con i compensi per lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro a prescindere dal numero dei committenti. Data l’occasionalità della prestazione accessoria, le remunerazioni con voucher sono compatibili con le diverse forme di integrazioni salariali e di tutela del reddito, sono
esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Gli inoccupati non titolari di trattamento di disoccupazione e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere lavoro con i voucher, al pari di qualsiasi altro soggetto, solo nelle attività espressamente elencate dal D.Lgs.n. 276/03 alle lettere a), b), c), d), f) (in parte) e h) del comma 1 art. 70.

Committente

Prestatori di lavoro occasionale accessorio

Tutti i settori

(compresi enti locali)

Tutti i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Fino a € 3.000

(importo netto per anno solare con riferimento al medesimo committente - lordo euro 4.000)

Tutti i settori

(esclusi i datori di lavoro titolari del rapporto a part – time)

Tutti i lavoratori part-time

per la parte del tempo non occupata

Fino a €. 5.000

(importo netto per anno solare con riferimento al medesimo committente – lordo euro 6.660)




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