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Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 02.08.2010 -CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CAAF AL

Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 02.08.2010

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CAAF ALFA S.R.L. – art. 15, comma 1, lett. b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 76 del 02.08.2010

Con l’interpello specificato in oggetto , concernente l’interpretazione dell’art. 15 , comma 1, lett. b) del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il CAAF ALFA S.R.L., con sede in …, chiede di conoscere il comportamento da porre in essere ai fini tributari nel caso di seguito specificato.
La Regione … ha erogato ad un contribuente un contributo in conto interessi per l'acquisto, mediante stipula di mutuo ipotecario, di un appartamento adibito ad abitazione principale. Detto contributo è stato erogato mediante abbattimento della quota interessi relativa ad ogni rata del mutuo. Successivamente, la Regione … ha chiesto al beneficiario la restituzione del contributo, avendo verificato la insussistenza dei presupposti soggettivi sulla cui base era stato versato.
L’istante ha chiesto se per la quota parte degli interessi a suo tempo non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente possa usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d'imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L' istante ritiene che, trattandosi di contributo in conto interessi, avente pertanto la medesima natura degli interessi pagati in dipendenza di contratto di mutuo ipotecario, sia possibile detrarre la quota parte degli interessi a suo tempo non detratta, nel periodo d'imposta in cui il contributo indebitamente percepito è restituito alla Regione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 15 del DPR 917/1986, comma 1, lettera b), prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento per “gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché (per) le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati … in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati…”
In merito all’applicabilità della disposizione richiamata al caso prospettato si rileva che la Regione … ha erogato al contribuente un contributo per l’acquisto dell’abitazione principale, attraverso l’abbattimento delle quote di interessi relativi al mutuo ipotecario acceso per detto acquisto. Successivamente l’Ente erogante ha chiesto al contribuente la restituzione di dette somme in quanto non spettanti, per difetto dei requisiti soggettivi.
Le somme che il contribuente deve restituire alla Regione rappresentano, pertanto gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, in precedenza non detratti perché corrisposti dalla Regione alla banca, e, pertanto, non rimasti a carico.
Dato che sono detraibili gli oneri sostenuti nel corso dell’anno per i quali viene presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente può operare la detrazione per gli interessi passivi, di cui all’articolo 15, lett. b), del TUIR, nel periodo d'imposta in cui restituisce alla regione i contributi in conto interessi risultati non spettanti. La restituzione delle somme, a seguito del venire meno del titolo della contribuzione, individua, infatti, il momento in cui il contribuente sostiene l’onere per gli interessi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’ abitazione principale.
La detrazione, essendo riferita agli interessi non detratti per effetto dei contributi regionali, spetta al contribuente alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazioni dei redditi in cui avrebbe potuto far valere il relativo onere, in assenza dell’intervento della Regione.
Pertanto, occorre considerare l’ammontare degli interessi detraibili, allora non detratti, e il limite massimo di spesa previsto per tale onere dalla normativa allora vigente.
Ai fini della detrazione, le somme restituite alla regione, configurandosi come interessi relativi a mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale per i quali in passato non si è usufruito della detrazione, potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi (Unico Persone Fisiche/2010 o modello 730/2010) tra gli oneri diversi da quelli specificamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili, in particolare tra “gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” con il codice 36.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.