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Circolare INPS n. 104 del 30.07.2010 - Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Lavorato

Circolare INPS n. 104 del 30.07.2010

OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi Italia (CONFIMPRESE ITALIA) per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311
INPS
Circolare n. 104 del 30/07/2010

SOMMARIO: L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti alla CONFIMPRESE ITALIA verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori

In data 7 giugno 2010 fra l’INPS e la CONFIMPRESE ITALIA è stata stipulata una convenzione, approvata con determinazione n. 101 del 7 maggio 2010, per la riscossione, a mezzo del mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti alla Confederazione stessa, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:
1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa CONFIMPRESE ITALIA”;
2. l’entità del rimborso spese, che la CONFIMPRESE ITALIA verserà all’ INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009;
3. è a carico della CONFIMPRESE ITALIA, inoltre, qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi associativi mediante l’utilizzo dell’F24.
4. la Confederazione farà pervenire alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
5. la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati;
6. gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la CONFIMPRESE ITALIA, saranno curati direttamente dalla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali -;
7. la convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo, da parte della CONFIMPRESE ITALIA, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si precisa che la CONFIMPRESE ITALIA ha sede legale in Via Veturia n. 45, 00181 Roma.

Allegato 1
CONVENZIONE FRA L’INPS E LA CONFEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DEI PICCOLI IMPRENDITORI DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, TRASPORTO, EDILIZIA, ATTIVITA’ DEL TERZIARIO, LIBERI PROFESSIONISTI, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (CONFIMPRESE ITALIA), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI ARTIGIANI E DEI COMMERCIANTI, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.

L'anno 2010 il giorno 7 del mese di giugno, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale rappresentante legale, Dott. Antonio Mastrapasqua e la Confederazione Italiana Lavoratori Autonomi Italia (che in seguito sarà denominata CONFIMPRESE ITALIA) nella persona del rappresentante legale Guido D’Amico;

visto:

- la determinazione n.101 del 7 maggio 2010;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati, possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione interessata;
- il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
· il D. Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- le note n. 15/IV/0002578/14.01.16.0 del 5 febbraio 2010 e n. 24/VII/0003485 del 18 febbraio 2010, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311, la CONFIMPRESE ITALIA affida all'INPS - che accetta - la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alla Confederazione sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S.

Art.2
La riscossione del contributo associativo, di cui al precedente art.1, sarà effettuata dall'INPS unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art.2, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni.
A tal fine, sull’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto invia ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l’importo della quota associativa e la Confederazione destinataria della stessa.
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Art.3
L'ammontare in misura fissa capitaria, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all’art.1 della presente convenzione, stabilito annualmente dalla CONFIMPRESE ITALIA sarà notificato all'INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno.
Tale misura avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.

Art.4
L'identificazione degli associati, di cui all’art.1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.
La Confederazione presenterà alla Struttura periferica dell'INPS, in base al codice di avviamento postale, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta) - alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell'anno stesso e per le sole posizioni contenute nei supporti telematici di cui al comma ottavo che risultino abbinate dall'INPS- Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – le deleghe alla riscossione delle quote associative sottoscritte dal singolo associato.
La sottoscrizione della delega sarà autenticata dall’ Organizzazione territoriale della CONFIMPRESE ITALIA, con firma del responsabile e con timbro dell'Organizzazione medesima.
I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’Organizzazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati presso le Strutture territoriali INPS di competenza a cura della struttura locale della CONFIMPRESE ITALIA, ovvero degli uffici centrali della Confederazione stessa.
La delega presentata dopo il 28 gennaio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.
Nell'ipotesi che, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Organizzazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, la CONFIMPRESE ITALIA, sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS – Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - che ne rilascerà ricevuta, alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso, i supporti telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega.
Tali supporti telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell'Impresa, nonché:
- cognome e nome dell'associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.
L'INPS – Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali, il contenuto dei supporti telematici, di cui al comma ottavo, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti telematici, la Direzione Generale dell’INPS comunicherà alla CONFIMPRESE ITALIA i risultati dell'operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un supporto telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati.
L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Art.5
Le parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e la CONFIMPRESE ITALIA, ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata all’ Organizzazione competente.
Tuttavia, nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all’acquisizione della revoca stessa.
Conseguentemente, l’INPS non includerà la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.

Art.6
L’INPS –Direzione Generale- entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge, corrisponderà alla CONFIMPRESE ITALIA un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative, poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna Struttura territoriale, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario della gestione di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi, posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.
Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

I rapporti finanziari verranno definiti, senza gravami di interessi, per ogni singola emissione, quando saranno state espletate le elaborazioni relative all’emissione medesima. In occasione della definizione dei rapporti finanziari, l'INPS – Direzione Generale - trasmetterà alla Confederazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l'ammontare delle quote associative riscosse;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente, da calcolarsi secondo quanto previsto dall’articolo 8;
- gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva in riferimento;
- l’eventuale conguaglio a saldo.
Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a versare il relativo conguaglio.
Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, l'INPS - Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici– fornirà alla CONFIMPRESE ITALIA l’elenco, su tabulato o su supporto telematico, degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi per l’emissione medesima.

Art.7
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS trasmetterà alla CONFIMPRESE ITALIA un prospetto nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con la Confederazione medesima, afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei versamenti effettuati e dalla quale risulterà per ogni singola emissione:
- l'importo annuo;
- gli acconti versati;
- l'ammontare delle quote associative riscosse, suddivise per ciascuna emissione.

Art.8
La CONFIMPRESE ITALIA si impegna a ristorare l’INPS per le spese affrontate nell’espletamento del servizio di esazione. Attualmente i costi per il servizio di riscossione sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario Straordinario. n. 29 del 4.3.09 (all.4), ovverosia per la convenzione di cui trattasi in relazione alle attività sotto indicate:
- Gestione delega singolo mod. F24: € 0, 11
- Nuova delega o conferma di delega precedente o revoca: € 1, 74
- Annullamento delega con riemissione dei modd. F24: € 8, 16
- Riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo DM10: € 1, 37
E' a carico della CONFIMPRESE ITALIA, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico della Confederazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi delle quote associative mediante l’utilizzo dell’ F24.
La Confederazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.9
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla CONFIMPRESE ITALIA, anche nel caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi di cui all’articolo 4 della presente convenzione.
I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra le strutture provinciali della CONFIMPRESE ITALIA e gli associati interessati.
La Confederazione dichiara, inoltre, che l'INPS è in ogni caso sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, comunque o verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art.10
Atteso l'impegno che comporta la gestione della presente convenzione, l'INPS si riserva di valutare, dopo un congruo lasso di tempo dalla sua entrata in vigore, la consistenza associativa della Confederazione stipulante in relazione al flusso complessivo delle deleghe, al fine di esaminare se la proroga della convenzione stessa sia compatibile con il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art.11
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CONFIMPRESE ITALIA, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:

Il Presidente dell’INPS Il Rappresentante legale della CONFIMPRESE ITALIA