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Agenzia Entrate-Risoluzione n. 353 del 07.08.08-Art. 1 della legge n. 449 del 1997.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio – pagamento mediante bonifico on-line – detrazione d’imposta del 36 per cento – Art. 1 della legge n. 449 del 1997. Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 353 del 07.07.2008 Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 è stato esposto il seguente QUESITO L’istante intende fruire della detrazione d’imposta del 36 per cento prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 per le spese sostenute in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Con riferimento agli adempimenti richiesti per poter essere ammessi a beneficiare della detrazione fiscale in discorso, l’istante rappresenta di aver provveduto al pagamento delle spese mediante bonifico on-line dal quale risultano la denominazione del soggetto a favore del quale è stato emesso il bonifico (soggetto che coincide con l’intestatario della fattura), il numero, la data e l’importo della fattura. Diversamente, a causa del ridotto spazio riservato alla causale, non è stato possibile indicare né la partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato, né il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Atteso quanto sopra, l’istante chiede di sapere se possa essere comunque ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’istante è dell’avviso che i pagamenti effettuati mediante bonifico online possano essere equiparati a quelli effettuati allo sportello. Ciò premesso, l’istante ritiene di poter beneficiare della detrazione d’imposta del trentasei per cento in discorso in quanto i dati indicati nel bonifico on-line sono comunque sufficienti a dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla norma agevolativa. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il riconoscimento della detrazione d’imposta del trentasei per cento prevista, ai fini dell’Irpef, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 1 del decreto n. 41, del 18 febbraio 1998, emanato dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici. Il predetto decreto prevede, all’art. 1, comma 3, che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. Lo stesso decreto prevede, altresì, che, ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, e che la detrazione non può essere riconosciuta nel caso in cui i pagamenti siano effettuati con modalità diverse da quelle previste dall’art. 1, comma 3. Con circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.11, è stato precisato poi che il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere effettuato anche mediante bonifico postale. L’equiparazione, in via interpretativa, del bonifico postale a quello bancario, si è resa possibile in quanto il bonifico postale, in ragione delle sue specifiche caratteristiche tecniche, appare uno strumento idoneo all’agevole reperimento di tutte le informazioni richieste dalla norma ai fini del riconoscimento della detrazione (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita Iva o codice fiscale del destinatario del pagamento) e non costituisce ostacolo all'attività di controllo da parte degli uffici finanziari. In relazione alla fattispecie in esame, la scrivente ritiene che, ai fini della detrazione d’imposta in discorso, il bonifico on-line possa essere assimilato al bonifico tradizionale. Ciò premesso, con riferimento al problema di natura tecnica segnalato, concernente il ridotto spazio a disposizione per l'indicazione della causale di versamento che non consente di riportare tutti i dati richiesti dall'art. 1 del decreto 18 febbraio 1998, n. 41, la scrivente esprime l'avviso che tale circostanza non necessariamente precluda la possibilità di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997. Con circ. 12 maggio 2000, n. 95, punto n. 2.1.3, infatti, è stato precisato che, qualora il contribuente non abbia riportato nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa, può ugualmente usufruire della detrazione d'imposta sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti. Inoltre, sempre con riguardo alla irregolare compilazione del bonifico, la circolare n. 15 del 2001, nel richiamare i principi espressi con le circolari n. 57 del 1998 e n. 122 del 1999 in materia di comproprietà, ha precisato che, qualora tutti i comproprietari intendano fruire della detrazione relativamente al medesimo intervento, il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti. Tuttavia, se sul bonifico è indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione, gli altri comproprietari non perdono il diritto alla detrazione qualora indichino nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione e che è stato già riportato sul bonifico. In questo caso, infatti, tale indicazione "sana" l'irregolarità del bonifico stesso. Nel caso in esame, non essendo presenti nel bonifico, oltre agli estremi della norma agevolativa, anche altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, si ritiene che tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti dati alla banca. Sulla base di tali informazioni la banca potrà infatti adempiere all'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, secondo quanto previsto dal decreto n. 41 del 1998. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.