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Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 26.04.2010

Con istanza d’interpello formulata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , è stato posto il seguente:

Quesito
La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (di seguito, in breve, “CRIAS”) è un ente pubblico economico istituito con legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 con un fondo di dotazione di Lire 50.000.000 (€ 25.822, 84) apportato esclusivamente dalla Regione Siciliana, avente lo scopo di favorire e sviluppare l'attività delle imprese artigiane e delle cooperative artigiane operanti esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana mediante la concessione di finanziamenti, di garanzie e di contributi in conto capitale e sugli interessi.
Negli ultimi anni la Regione Siciliana ha attribuito alla CRIAS il ruolo di ente attuatore per la sottomisura 4.02.b del P.O.R. Sicilia 2000/2006, finalizzata all'erogazione di contributi in conto capitale e alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese artigiane e cooperative artigiane operanti esclusivamente nel territorio della regione Siciliana, per la cui gestione l'ente non riceve alcun compenso o rimborso spese. E’ inibita alla CRIAS la raccolta di risparmio sotto qualsiasi forma.
Ciò premesso, l’istante fa presente che, sebbene svolga esclusivamente un'attività riconducibile tra quelle esercitate dalle società finanziarie e rientri tra i soggetti individuati nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, non è obbligato all’applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci individuali in quanto non risulta incluso nel novero dei soggetti individuati dalla lett. c) dell’art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 . Pertanto la CRIAS non è tenuta ad utilizzare le istruzioni e gli schemi di bilancio dettati dalle nuove disposizioni della Banca d’Italia (provvedimenti 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006) che implicano l’adozione dei principi contabili internazionali, ma continua a predisporre il bilancio di esercizio in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2002.
L’istante osserva che l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ai fini IRAP che “per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 87 e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”. Lo stesso articolo al successivo comma 6 precisa che “i componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28.02.2005, n. 38 e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.01.2006 e n. 58 del 10.03.2006. Si applica il comma 4 dell'art. 5”.
La CRIAS, ritenendo di non rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 6, chiede di sapere se può determinare la base imponibile IRAP ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La CRIAS ritiene che, non dovendo redigere il bilancio secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP non possa applicare l’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
In definitiva l’istante afferma di dover “redigere un conto economico ai sensi dell’art. 2425 del codice civile, riclassificando il conto economico redatto in conformità al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 luglio 2002. Nella riclassificazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del c.c., la CRIAS deve considerare quali componenti del valore della produzione (lett. A dell'art. 2425) e dei costi della produzione (lett. B dell'art. 2425), i proventi ed i costi che scaturiscono dall'attività tipicamente esercitata dall'ente”. Conseguentemente, l’istante ritiene di dover applicare l’art. 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che disciplina la “determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il decreto legislativo n. 446 del 1997, agli articoli da 5 a 10-bis, disciplina le modalità di determinazione del valore della produzione netta da assoggettare ad IRAP in base alla natura giuridica del soggetto passivo e all’attività svolta.
Per le banche e gli altri enti e società finanziari, il decreto IRAP ha individuato l’ambito soggettivo di applicazione e il sistema di calcolo del valore della produzione nell’articolo 6 disponendo che “ Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 1992, n. 87 (…) la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (…)”.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (concernente le modalità di redazione dei conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e gli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro recependo le direttive n. 86/635/CEE e n. 89/117/CEE) all’articolo 1 stabilisce che i soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, sono:
a) le banche;
b) le società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
d) le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) i soggetti di cui ai titoli V e V- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
Posto che l’articolo 6 del decreto IRAP fa letteralmente riferimento a tutte “le banche e agli altri enti e società finanziari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 , si ritiene che rientrino nell’ambito di applicazione della disposizione tutti gli operatori del settore creditizio e finanziario a prescindere dai principi contabili adottati e dai provvedimenti utilizzati per la redazione dei bilanci d’esercizio.
Il mancato richiamo nella disposizione stessa ai soggetti che redigono il bilancio applicando le istruzioni fornite dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 30 luglio 2002, non deve essere letto come volontà da parte del Legislatore di escludere quei soggetti non obbligati alla redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Il rinvio effettuato nel medesimo articolo 6, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, alla somma algebrica delle voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, è finalizzato, infatti, solo ad individuare le modalità di calcolo della base imponibile stessa.
Ne consegue che, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i soggetti che svolgono attività finanziaria e creditizia non obbligati a redigere il bilancio sulla base degli schemi adottati dalla Banca d’Italia con provvedimenti 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, sono tenuti a riclassificare il proprio bilancio per calcolare il valore della produzione in conformità a quanto disposto nell’articolo 6 del decreto n. 446 del 1997.
Con riferimento al caso in esame, quindi, la CRIAS, in quanto soggetto riconducibile nell’articolo 1, comma 1, lett. e), del d. lgs.vo n. 87 del 1992, deve determinare l’imponibile IRAP ai sensi del predetto articolo 6 sommando le voci del proprio conto economico corrispondenti, in senso sostanziale, al “a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento” ed operando le variazioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997 per i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.