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Agenzia delle Entrate-Risoluzione n. 331 del 31.07.2008-Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di serv

Oggetto: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 331 del 31.07.2008 Con la richiesta di parere in riferimento è stato posto il seguente QUESITO in merito alla corretta interpretazione ed applicazione degli articoli 11 e 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 4 del D.M. 30 luglio 1999 n. 340 in materia di momento di fatturazione relativamente alle operazioni effettuate dalle agenzie organizzatrici di viaggi rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972. In particolare, l'Associazione Alfa chiede quale sia il corretto regime fiscale nei casi in cui l'agenzia organizzatrice di viaggi stipuli un accordo con un'agenzia pubblicitaria, sulla base del quale riceverà prestazioni pubblicitarie rendendo in cambio pacchetti di viaggi a favore della medesima agenzia pubblicitaria. L'art. 6 del DPR n. 633 del 1972 fissa, per le prestazioni di servizi, il momento impositivo all'atto del pagamento del corrispettivo. Nel caso della permuta di servizi l'esecuzione della prima prestazione rappresenterebbe il "pagamento" della controprestazione alla cui esecuzione è obbligata la controparte. L'associazione istante chiede di sapere quale è il comportamento fiscale corretto nel caso in cui la prestazione resa dall'agenzia pubblicitaria sia precedente a quella resa dall'agenzia organizzatrice di viaggi, con particolare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 74- ter del DPR n. 633 del 1972, che prevede specifiche regole di territorialità e di individuazione del momento impositivo. Ai fini della norma citata assume, infatti, rilevanza con riferimento alla territorialità la qualificazione del pacchetto turistico come comunitario, extracomunitario o misto, mentre con riferimento all'individuazione del momento impositivo l'art. 74- ter citato deroga alla norma recata dall'art. 6 del DPR n. 633 del 1972, facendo coincidere il momento impositivo con il pagamento dell'intero corrispettivo o con l'inizio del viaggio, se antecedente. Al riguardo l'associazione istante fa presente che qualora l'agenzia pubblicitaria, che ha già effettuato la propria prestazione, non abbia ancora scelto il pacchetto o i pacchetti offerti dall'agenzia di viaggi, non è determinabile l'oggetto specifico della prestazione, anche in relazione al requisito della territorialità. L'agenzia di viaggi è, quindi, impossibilitata ad emettere fattura in quanto non sa quale sarà il regime di imposta corrispondente alla prestazione che sarà effettivamente resa alla controparte. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene che nella fattispecie assuma rilevanza l'inizio del viaggio o del soggiorno, previsto come momento impositivo dall'art. 74- ter del DPR n. 633 del 1972, anche se l'intero corrispettivo è stato pagato in un momento antecedente, mediante la prestazione resa dall'agenzia di viaggi. Pertanto, anche nel caso in cui l'agenzia pubblicitaria abbia adempiuto integralmente alla propria prestazione, l'agenzia organizzatrice di viaggi emette fattura alla data di inizio del viaggio o del soggiorno. Tale soluzione secondo l'istante è confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 febbraio 2006 relativa ala causa C- 419-02, nella quale è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva pagamenti anticipati di una somma forfetaria versata per beni individuati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall'acquirente e dal venditore e dal quale l'acquirente potrà eventualmente scegliere articoli sulla base di un accordo. PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE La permuta, disciplinata dall'art. 1552 del codice civile, è un contratto unico in cui le parti si obbligano reciprocamente al trasferimento della proprietà di beni o di altri diritti o ad effettuare prestazioni. L'art. 11, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.". La norma recata dal suddetto articolo prescinde, pertanto, dall'unitarietà del contratto stipulato tra le parti, per considerare distintamente ciascuna delle prestazioni cui i contraenti sono obbligati. Ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 633 del 1972, in caso di permuta, la base imponibile di ciascuna delle prestazioni rese è costituita dal suo valore normale. Nella fattispecie prospettata, l'agenzia organizzatrice di viaggi offre all'agenzia di pubblicità una serie di pacchetti turistici, tra i quali quest'ultima può scegliere quelli di cui fruire. L'offerta resta, quindi, indeterminata fino al momento in cui viene esercitata l'opzione che definisce il contenuto della prestazione. La mera proposta di pacchetti turistici non è, infatti, sufficiente a definire la prestazione cui è obbligata l'agenzia organizzatrice di viaggi, in quanto i servizi offerti potrebbero non essere fruiti, ovvero essere fruiti solo in parte dall'agenzia pubblicitaria. Ne consegue che la scelta dei pacchetti turistici di cui avvalersi definisce anche il requisito della territorialità delle operazioni e il connesso regime d'imposta. L'art. 74- ter, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, stabilisce, infatti, che "se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione dell'Agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9". In tema di permuta avente ad oggetto prestazioni di servizi, va anche rilevato che la scrivente con risoluzione n. 75 del 26 maggio 2000 ha chiarito che il momento impositivo coincide per entrambe le prestazioni, considerate autonomamente ai fini Iva, con l'esecuzione della seconda prestazione, la quale funge da corrispettivo della prima. Tuttavia, il momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come termine ultimo entro il quale ambedue i contraenti possono emettere fattura a fronte delle prestazioni rese in permuta, senza che ciò impedisca al soggetto che ha effettuato la prima prestazione di emettere fattura anche prima di tale momento. Va da sé, quindi, che qualora l'agenzia di pubblicità abbia effettuato la propria prestazione in data antecedente alla prestazione dell'agenzia organizzatrice di viaggi, ambedue i soggetti interessati potranno emettere fattura entro la data in cui sarà resa la prestazione dell'agenzia organizzatrice di viaggi. La norma recata dall'art. 74- ter, comma 7, del DPR n. 633 del 1972 fa coincidere il momento impositivo delle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio con "...il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo". Ciò significa che soltanto nel momento in cui il viaggio o il soggiorno siano "iniziati", la prestazione deve intendersi effettuata ai fini dell'IVA. Prima di tale momento la prestazione dell'agenzia di viaggio non può considerarsi effettuata, in quanto non definita nei suoi contenuti, anche se la controprestazione convenuta in permuta (quella, appunto, dell'agenzia di pubblicità) sia stata già resa. Ciò posto, in conclusione, si concorda con l'associazione istante nel ritenere che, nella fattispecie prospettata, al fine di individuare il termine finale entro il quale sorge l'obbligo per ambedue i contraenti di emettere la relativa fattura, si dovrà fare riferimento alla data di inizio del viaggio, in quanto il "pagamento del corrispettivo", consistente nella prestazione di servizi resa dall'agenzia di pubblicità, avviene in data antecedente alla definizione del contenuto della controprestazione cui è tenuta l'agenzia organizzatrice di viaggi. Si evidenzia che eventuali conguagli in danaro corrisposti dall'agenzia organizzatrice di viaggi non costituiscono autonoma controprestazione, dovendosi considerare parte della base imponibile dell'operazione da calcolare in ragione del valore normale. Tuttavia, limitatamente a tale importo, da considerare alla stregua di un acconto, la fattura dovrà essere emessa all'atto del relativo pagamento, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633 del 1972. Qualora, invece, nella fattispecie rappresentata, il conguaglio in denaro sia corrisposto dall'agenzia di pubblicità in data successiva alla scelta del pacchetto turistico e precedentemente all'inizio del viaggio, l'agenzia organizzatrice di viaggi emetterà fattura per l'intero valore della prestazione, ai sensi dell'art. 74- ter, comma 7, del DPR n. 633 del 1972 all'atto del pagamento di tale importo. In tale fattispecie, infatti, la corresponsione del conguaglio in denaro integra il pagamento dell'intero corrispettivo e coincide con il momento impositivo della prestazione ai sensi del citato art. 74- ter, comma 7, del DPR n. 633 del 1972.