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Agenzia delle Entrate - Circolare n. 53 del 21.12.2009 - Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convert

OGGETTO: Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5, comma 3-ter – Esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 53 del 21.12.2009

INDICE
PREMESSA
1. SOGGETTI INTERESSATI
1.1 Società beneficiarie dell’agevolazione
1.2 Persone fisiche conferenti
2. AUMENTI DI CAPITALE
2.1 Aumenti di capitale rilevanti
2.2 Data di perfezionamento e importi rilevanti
2.3 Limite massimo
3. IMPORTO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE
3.1 Calcolo
3.2 Riduzioni di capitale
4. EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE
5. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
6. COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI
6.1 Società non operative

PREMESSA
Nel quadro degli interventi a favore delle imprese disposti dall’articolo 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito decreto), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , il comma 3-ter prevede che «per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».
La norma in esame si colloca nel quadro degli interventi a favore delle imprese disposti dall’articolo 5 del decreto e ha per obiettivo il rafforzamento del patrimonio delle società mediante immissione di nuove risorse da destinare all’attività di impresa. A tal fine consente alle società di escludere da imposizione fiscale il 3 per cento degli aumenti di capitale di importo fino a 500.000 euro perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 mediante conferimenti. Rilevano al riguardo gli aumenti di capitale che costituiscono effettivi incrementi della dotazione patrimoniale.
L’esclusione da imposizione fiscale è applicabile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è riconosciuta per il periodo di imposta in cui l’aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi di imposta successivi.
La fruizione dell’agevolazione non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate.

1. SOGGETTI INTERESSATI
1.1 Società beneficiarie dell’agevolazione

Il comma 3-ter in esame prevede l’agevolazione per «aumenti di capitale di società di capitali o di persone» e ne commisura l’importo all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato da dette società, fino al limite massimo di 500.000 euro.
Beneficiarie dell’agevolazione sono innanzitutto le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) nonché i soggetti costituiti in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso rinvio di legge, quali ad esempio le società cooperative.
Coerentemente con la ratio della norma evidenziata in premessa, possono altresì beneficiare dell’agevolazione le società di persone che svolgono attività d’impresa e, quindi, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice titolari di redditi d’impresa, da qualunque fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale (cfr. articolo 6 , comma 3, del TUIR).
Non assume alcuna rilevanza ai fini dell’agevolazione il settore economico di riferimento o la dimensione aziendale delle società beneficiare.
Sotto il profilo contabile, il comma 3-ter non subordina l’applicazione dell’agevolazione all’adozione del regime ordinario. Le società di persone che non adottano tale regime contabile hanno comunque l’onere di redigere appositi prospetti, analogamente a quanto previsto per le società di capitali dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da cui risulti la composizione del patrimonio netto e la variazione delle relative voci, ossia gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione spettante.
Per quanto considerato, non sono agevolabili gli aumenti di capitale o di patrimonio di soggetti diversi da quelli in precedenza indicati.

1.2 Persone fisiche conferenti
Il comma 3-ter stabilisce che gli aumenti di capitale ammissibili ai fini dell’agevolazione sono quelli perfezionati da «persone fisiche», senza ulteriori precisazioni.
Deve quindi ritenersi che in ipotesi di aumento di capitale sociale non rilevi la preesistenza di un rapporto partecipativo tra la persona fisica che effettua il conferimento e la società che aumenta il capitale sociale. In altri termini, possono effettuare conferimenti agevolabili sia le persone fisiche già socie della società al momento del conferimento, sia le persone fisiche che acquistano tale qualità per effetto della partecipazione all’aumento del capitale e quindi mediante il conferimento.
La persona fisica può effettuare il conferimento anche in qualità di imprenditore individuale e quindi il conferimento può essere effettuato anche con denaro o beni provenienti dal patrimonio destinato all’impresa.
Sotto il profilo territoriale non assume rilevanza la residenza fiscale, in Italia o in altro Stato, della persona fisica che partecipa all’aumento di capitale ed effettua il conferimento.
La riferibilità alla persona fisica della partecipazione all’aumento di capitale e dell’effettuazione del conferimento permane anche in ipotesi di intestazione fiduciaria delle azioni o quote.
Non rilevano ai fini in esame, invece, i conferimenti effettuati da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, società di persone o società ed enti soggetti ad IRES. Ciò appare diretto ad evitare che il conferimento effettuato in sede di aumento di capitale di una società possa - per quest’ultima - costituire da provvista per successivi conferimenti “a cascata” in società da questa partecipate, moltiplicando così l’agevolazione a fronte dello stesso apporto iniziale.
Nel caso di aumento di capitale di società partecipata sia da persone fisiche che da società, è agevolabile, per quanto detto, solo l’importo dell’aumento di capitale imputabile ai conferimenti effettuati da persone fisiche.

2. AUMENTI DI CAPITALE
2.1 Aumenti di capitale rilevanti
L’individuazione degli aumenti di capitale rilevanti ai fini dell’agevolazione deve essere effettuata coerentemente con la ratio della norma in esame che - come detto - consiste nell’incentivare l’immissione di nuove risorse nel patrimonio delle società da destinare allo svolgimento dell’attività d’impresa.
A tal fine assumono rilevanza sia le costituzioni di capitale sociale di nuove società, sia gli aumenti di capitale sociale di società già costituite, sia più in generale gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse.
Il riferimento ai «conferimenti effettuati ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile», oltre a dare rilievo ai conferimenti effettuati in sede di costituzione di nuove società, è coerente con la suddetta ratio in quanto considera agevolabili gli aumenti di capitale sociale c.d. “reali”, realizzati mediante immissione di nuove risorse nella società, e non anche quelli c.d. “nominali”, effettuati mediante conversione di riserve disponibili.
Nel caso di aumenti di capitale sociale attuati in forma mista, ossia in parte “a pagamento” e in parte mediante assegnazione gratuita, assume rilevanza solo la quota di aumento di capitale sociale realizzata “a pagamento” mediante conferimenti effettuati da persone fisiche.
Per quanto detto determinano aumenti di capitale agevolabili:
- i conferimenti effettuati da persone fisiche a fronte della sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale;
- i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati da persone fisiche all’atto della sottoscrizione di azioni o quote;
- i versamenti in denaro a fondo perduto eseguiti da soci persone fisiche, che non comportano obblighi di restituzione da parte della società, e la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società.
In caso di operazioni straordinarie costituite da fusioni o scissioni non rilevano gli aumenti di capitale sociale delle società incorporanti o beneficiarie, ancorché le relative azioni o quote siano assegnate ai soci persone fisiche delle società incorporate o scisse, o gli eventuali incrementi di patrimonio netto delle società incorporanti o beneficiarie.

2.2 Data di perfezionamento e importi rilevanti
Gli aumenti di capitale ammissibili all’agevolazione sono quelli perfezionati a decorrere dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009) e fino al 5 febbraio 2010 (termine finale).
Gli aumenti di capitale sociale di società di capitali si intendono perfezionati alla data di iscrizione della deliberazione di aumento nel registro delle imprese (cfr. articoli 2436 e 2480 del codice civile). Nella ipotesi in cui la deliberazione di aumento di capitale sociale assegni un termine per la sottoscrizione occorre fare riferimento, se successiva, alla data in cui gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito (cfr. articoli 2444 e 2481- bis del codice civile).
Per le società di persone, le delibere di aumento di capitale che prevedono conferimenti dei soci costituiscono modificazioni dell’atto costitutivo e devono essere iscritte nel registro delle imprese. A tale data occorre quindi fare riferimento per considerare perfezionato l’aumento di capitale.
Gli aumenti di capitale proprio eseguiti mediante versamenti di denaro a fondo perduto e mediante rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti da parte dei soci persone fisiche si intendono perfezionati, rispettivamente, nella data in cui il versamento stesso è effettuato e nella data dell’atto di rinuncia.
Per quanto concerne l’importo degli aumenti di capitale rilevante ai fini dell’agevolazione si deve tenere conto dell’ammontare delle risorse effettivamente immesse nella società entro la data del 5 febbraio 2010. La norma in esame, del resto, quantifica l’entità dell’agevolazione sulla base di un rendimento presunto del 3 per cento, mentre il credito che la società vanta verso i soci derivante dall’aumento del capitale sociale sottoscritto, ma non ancora versato, non può considerarsi produttivo di interessi o di altro tipo di rendimento.
I conferimenti in denaro rilevano nei limiti degli importi che risultano versati entro la data del 5 febbraio 2010. I conferimenti di beni in natura e di crediti effettuati entro la suddetta data rilevano per l’importo risultante dalla stima effettuata ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del codice civile. I conferimenti che prevedono prestazioni d’opera o di servizi a favore della società rilevano nei limiti degli importi corrispondenti alle prestazioni eseguite entro la suddetta data e risultanti da apposita perizia di stima. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, quanto sopra vale anche per i conferimenti effettuati in società di persone.
I versamenti in denaro a fondo perduto rilevano nei limiti degli importi che risultano versati entro la data del 5 febbraio 2010. La rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società rileva per l’importo risultante dall’atto di rinuncia.
Naturalmente, i conferimenti e i versamenti, in qualunque forma, devono essere effettuati mediante modalità che consentano di verificarne con certezza la data in cui sono avvenuti e il relativo importo (ad esempio, mediante versamento nel conto corrente acceso dalla società destinataria presso un istituto di credito).

2.3 Limite massimo
Il comma 3-ter considera agevolabili gli aumenti di capitale di società «di importo fino a 500.000 euro».
Il rispetto del suddetto importo, che costituisce il limite massimo di aumento di capitale agevolabile per le società beneficiarie, è verificato tenendo conto di tutti gli aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione) e fino al 5 febbraio 2010 (termine finale).
Nell’ipotesi in cui nel periodo di riferimento siano perfezionati aumenti di capitale di importo complessivamente superiore al limite massimo, l’agevolazione trova applicazione limitatamente all’importo di 500.000 euro.
Dato che il limite massimo di 500.000 euro riguarda le società che aumentano il capitale, le persone fisiche possono effettuare conferimenti e versamenti di importo superiore al suddetto limite, anche a favore di differenti società, senza che tale circostanza precluda l’applicazione dell’agevolazione a ciascuna società destinataria, comunque nel limite del predetto importo massimo di 500.000 euro.
Nel caso in cui partecipino all’aumento di capitale anche soggetti diversi dalle persone fisiche il rispetto del limite massimo di 500.000 euro deve essere verificato in relazione alla quota di aumento di capitale imputabile a persone fisiche.

3. IMPORTO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE
3.1 Calcolo
Per gli aumenti di capitale perfezionati e versati nei termini in precedenza specificati «si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».
Il rendimento presunto escluso da imposizione è calcolato forfetariamente applicando l’aliquota del 3 per cento sull’importo dell’aumento di capitale perfezionato ed effettivamente versato al termine del periodo di imposta.
Se il periodo che va dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 (entro cui è possibile effettuare gli aumenti di capitale agevolati) comprende due periodi di imposta, occorre calcolare distintamente gli aumenti di capitale e i versamenti riferibili a ciascuno dei due periodi di imposta.
In altri termini, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare la determinazione del rendimento presunto deve essere effettuata:
- per il periodo di imposta 2009 applicando forfetariamente l’aliquota del 3 per cento sull’importo versato entro il 31 dicembre 2009 per aumenti di capitale perfezionati dal 5 agosto al 31 dicembre 2009. L’esclusione da imposizione del rendimento presunto così determinato opera per i periodi di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- per il periodo di imposta 2010, applicando forfetariamente l’aliquota del 3 per cento sull’importo versato dal 1° gennaio al 5 febbraio 2010 per aumenti di capitale perfezionati dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010.
L’esclusione da imposizione del rendimento presunto così determinato opera per i periodi di imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Esempio n. 1
I soci della ALFA s.r.l. perfezionano un aumento di capitale mediante versamento di denaro in data 15 settembre 2009. I soci sono tutti persone fisiche.
Aumento di capitale 200.000 €
Rendimento figurativo annuale (200.000 × 0, 03 × 365/365) 6.000 €
Riepilogo degli effetti in capo alla ALFA s.r.l.
Importo escluso da imposizione:
- periodo d’imposta 2009 6.000 €
- periodo d’imposta 2010 6.000 €
- periodo d’imposta 2011 6.000 €
- periodo d’imposta 2012 6.000 €
- periodo d’imposta 2013 6.000 €
Totale 30.000 €
Nel caso di aumenti di capitale cui partecipano sia persone fisiche sia società, l’agevolazione è determinata sulla base dell’importo degli aumenti di capitale riferibili a persone fisiche, nel limite massimo di 500.000 euro.

Esempio 2
La Alfa s.r.l. ha un capitale sociale pari a 500.000 euro ed è partecipata da quattro soci di cui tre persone fisiche in possesso di quote paritarie, che ammontano complessivamente al 90% del capitale sociale, mentre la residua parte delle quote societarie è posseduta dalla Beta s.p.a..
I soci aumentano il capitale sociale portandolo ad un valore di 1.100.000 euro mediante conferimenti in denaro integralmente versati alla sottoscrizione.
Data di perfezionamento: 15 novembre 2009.
Aumento di capitale 600.000 €
Conferimenti da persone fisiche 540.000 €
Quota non rilevante 40.000 €
Incremento rilevante 500.000 €
Rendimento figurativo annuale (500.000 × 0, 03 × 365/365) 15.000 €
Riepilogo degli effetti in capo alla ALFA s.r.l.
Importo escluso da imposizione:
- periodo d’imposta 2009 15.000 €
- periodo d’imposta 2010 15.000 €
- periodo d’imposta 2011 15.000 €
- periodo d’imposta 2012 15.000 €
- periodo d’imposta 2013 15.000 €
Totale 75.000 €

3.2 Riduzioni di capitale
Come in precedenza specificato, la norma ha il fine di rafforzare il patrimonio delle società mediante l’immissione di nuove risorse che costituiscono un effettivo incremento della dotazione patrimoniale da mantenersi per i periodi di imposta di applicazione dell’agevolazione.
Di conseguenza il rendimento presunto del 3 per cento annuo escluso da imposizione in ciascun periodo di imposta di vigenza dell’agevolazione si applica sull’aumento di capitale effettivamente versato che costituisce un permanente incremento di patrimonio netto rispetto all’ammontare esistente al 4 agosto 2009 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore della norma in esame), escludendone gli utili di cui è stata già deliberata la distribuzione ai soci alla suddetta data e i versamenti in conto aumento capitale sociale per aumenti di capitale deliberati in precedenza e perfezionati dal 5 agosto 2009. Ad esempio, se una società partecipata da persone fisiche il 5 agosto 2009 aumenta il capitale di 200.000 euro e il successivo 30 ottobre 2009 distribuisce riserve ai soci per 100.000 euro, l’importo rilevante ai fini del calcolo del rendimento presunto è di 100.000 euro.
Nel caso di aumento di capitale di società partecipata sia da persone fisiche che da società, l’importo dell’aumento di capitale versato imputabile a persone fisiche che costituisce un incremento di patrimonio netto rispetto all’ammontare esistente al 4 agosto 2009 è effettuato proporzionalmente all’entità della partecipazione. Ad esempio, se una società partecipata al 60 per cento da persona fisica e al 40 per cento da società il 5 agosto 2009 aumenta il capitale di 200.000 euro e il successivo 30 ottobre 2009 distribuisce riserve ai soci per 100.000 euro, l’importo rilevante ai fini del calcolo del rendimento presunto è di 60.000 euro, pari al 60 per cento di 100.000 euro.
Rilevano quali riduzioni del patrimonio netto, ad esempio, le riduzioni di capitale sociale, mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti per precedenti aumenti di capitale sociale, la distribuzione di riserve o la restituzione ai soci di somme provenienti dal patrimonio netto.
La riduzione del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio non rileva comunque ai fini della rideterminazione dell’agevolazione.
Rimane fermo che conferimenti in società e distribuzione a soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili, ove caratterizzati da profili di elusività, sono soggetti all’applicazione della norma di cui all’art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

4. EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE
Il comma 3-ter stabilisce che il rendimento presunto “viene escluso da imposizione fiscale”. Data la formulazione della norma, che non limita l’esclusione all’imposizione sul reddito, e considerato che la ratio della norma è di incentivare l’immissione di nuove risorse nelle società da destinare all’attività di impresa, si ritiene che l’esclusione del rendimento presunto si applichi alle imposte sui redditi e all’IRAP che ordinariamente gravano su tale attività.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e nei quattro periodi di imposta successivi secondo i criteri in precedenza richiamati.
La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita. In altre parole l’esclusione dal reddito può determinare, in uno o più dei cinque periodi di imposta di applicazione del beneficio, il formarsi di una perdita fiscale ovvero può incrementare una perdita già conseguita, che rileverà secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.
Nell’ipotesi di aumenti di capitale di società in regime di trasparenza fiscale con soci persone fisiche, sia per natura (articolo 5 del TUIR) che per opzione (articolo 116 del TUIR), l’esclusione da imposizione è applicata sul reddito o sulla perdita della società prima dell’imputazione ai soci ai sensi dei citati articoli del TUIR.
L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito di impresa di un importo determinato in funzione degli aumenti di capitale, ottenuta mediante una variazione in diminuzione del reddito imponibile. Ai fini fiscali, l’effetto che ne deriva si sostanzia in una riduzione d’imposta che non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso. In particolare, il beneficio è ininfluente ai fini dell’applicazione degli articoli 56 , comma 2, 61 , comma 1, 84, 109 , comma 5, del TUIR. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell’ammontare deducibile degli interessi passivi e delle spese generali.
Per quanto riguarda l’IRAP l’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione del valore della produzione netta, determinato ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997 e fino a concorrenza dello stesso, del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e dei quattro periodi di imposta successivi secondo i criteri in precedenza richiamati.
Il comma 3-ter in esame non prevede limitazioni in ordine alla possibilità di far valere l’esclusione da imposizione ai fini del calcolo e versamento degli acconti d’imposta dovuti. Pertanto, i soggetti interessati potranno far valere l’agevolazione in sede di calcolo e versamento degli acconti dovuti in relazione al periodo di vigenza dell’agevolazione qualunque sia il metodo di calcolo adottato.

5. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il comma 3-ter in esame non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in esame con altre agevolazioni. Ciò porta a ritenere che l’agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente.
L’agevolazione in esame è comunque compatibile con la detassazione degli investimenti per l’acquisto di macchinari (c.d. Tremonti-ter) prevista ai commi da 1 a 3-bis del medesimo articolo 5 del decreto, considerato che le suddette agevolazioni hanno oggetto e finalità diversi e le norme che disciplinano la Tremonti-ter nulla prevedono in merito alle fonti di finanziamento degli investimenti ammissibili.
L’agevolazione in esame, in assenza di specifiche preclusioni, è cumulabile con quella prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (c.d. bonus aggregazioni).

6. COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI
6.1 Società non operative
La disciplina delle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25 del 4 maggio 2007).
Ne consegue che l’agevolazione in esame non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla suddetta normativa.
L’importo escluso da imposizione per effetto dell’agevolazione in esame dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.
Tali importi sono sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest’ultimo con il reddito effettivo.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.