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Agenzia delle Entrate - Circolare n. 52 del 02.12.2009 - Emersione di attività detenute all'estero.

Oggetto: Emersione di attività detenute all'estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Perfezionamento delle operazioni di emersione. Ulteriori chiarimenti
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 52 del 02.12.2009

Con la circolare n. 50/E del 30 novembre 2009 sono stati forniti chiarimenti relativamente alle ipotesi in cui alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato.
Al riguardo la Repubblica di San Marino ha rappresentato che le peculiarità del proprio ordinamento giuridico in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento, stanno creando oggettive difficoltà gestionali e operative all'esecuzione del rimpatrio - sola modalità consentita per le attività ivi detenute - entro il termine del 15 dicembre 2009.
Conseguentemente è stato chiesto se tali specificità possano essere considerate cause ostative valide ai fini di consentire il perfezionamento delle operazioni di emersione oltre il termine di legge e, in particolare, entro il 30 giugno 2010, data entro la quale la suddetta Repubblica ritiene che le operazioni di rimpatrio potranno essere concluse. In merito a tale richiesta, si è dell'avviso di dover tenere in debita considerazione le rappresentate difficoltà gestionali ed operative nell'esecuzione delle operazioni di rimpatrio delle attività detenute a San Marino, tenuto conto che le stesse sono idonee ad essere annoverate tra le cause ostative prese in considerazione dai documenti di prassi finora emanati in materia.
Pertanto, le operazioni di emersione di tali attività possono validamente concludersi successivamente al termine del 15 dicembre 2009.
Tuttavia, considerato che la Repubblica di San Marino ha evidenziato che la causa ostativa in parola sarà superata entro il 30 giugno 2010, si ritiene che, con riferimento alla specifica fattispecie, questa rappresenti la data ultima entro la quale è possibile concludere le operazioni di rimpatrio dalla Repubblica stessa, non giustificandosi l'ulteriore prolungamento alla data del 31dicembre 2010.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.