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INPS - Circolare n. 120 del 02.12.2009 - Art. 28, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.

OGGETTO: Art. 28, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222. Soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS). Applicazione interessi di mora nei casi di ritardato pagamento dei contributi.
INPS
Circolare n. 120 del 02.12.2009

SOMMARIO: Istruzioni per i casi di ritardato pagamento dei contributi dovuti a Sportass

1. Premessa
La circolare n° 37 del 20 marzo 2008 ha dato le disposizioni conseguenti il trasferimento all’INPS di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e con il messaggio n° 7486 del 2 aprile 2009 è stato comunicato che la gestione a stralcio delle competenze già Sportass è curata dalla Direzione Centrale Entrate per quanto attiene alla contribuzione e Direzione Centrale Pensioni per quanto attiene alle prestazioni.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni riguardanti i termini di pagamento dei contributi e l’applicazione di interessi di mora in caso di ritardo.

2. Importo e termini versamento contributi.
L’art. 28 del Regolamento Sportass, al 1 comma , stabilisce che la misura del contributo annuo è correlata all’anzianità contributiva maturata secondo la seguente tabella:

anzianità contributo annuo
0 - 4 anni € 903, 80
5 - 9 anni € 1.032, 91
10 e più anni € 1.394, 43

I suddetti importi restano al momento invariati anche per l’anno 2010 e fino a diversa disposizione.
Per quanto concerne i termini di pagamento dei contributi dovuti, l’art. 30 del Regolamento SPORTASS prevede:
- al comma 1 che i contributi devono essere versati in unica soluzione entro il 10 gennaio dell’anno di competenza;
- al comma 2 che, a richiesta dell’iscritto, è concessa la facoltà di suddividere l’importo dovuto in tre rate quadrimestrali, da versare entro il 10 gennaio, 10 maggio e 10 settembre dell’anno di competenza.
Pertanto, tutti gli iscritti SPORTASS già autorizzati alla rateizzazione, possono versare entro le date sopra riportate.

3. Modalità di applicazione degli interessi di mora.
Il comma 3 del citato art. 30 dispone che, in caso di morosità, il Fondo poteva richiedere all’iscritto gli interessi di mora al tasso legale aumentato di quattro punti, fatti salvi ogni altro diritto ed ogni diversa azione da parte della SPORTASS.
Si dispone quindi che in caso di versamento successivo ai termini stabiliti sia applicato l’interesse di mora secondo quanto previsto al comma 3 citato.
Il mancato pagamento degli interessi di mora, ove dovuti, comporta una copertura previdenziale parziale, in proporzione, dell’anno di competenza del pagamento facendo venire meno il raggiungimento delle piene annualità previste per l’erogazione della prestazione pensionistica.
Dovranno essere distinti i seguenti casi:
A) Versamento oltre i termini di contributi riferiti all’anno in corso.
Gli interessi saranno calcolati dal giorno successivo al termine indicato dall’art. 28 del Regolamento al giorno del pagamento effettivo.
B) Versamento di annualità pregresse.
Gli interessi andranno calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento dell’anno di competenza, ossia dalla data di scadenza prevista per il versamento in via ordinaria e la data di pagamento delle annualità pregresse.
Gli interessi verranno invece calcolati tenuto conto dei termini di pagamento delle rate quadrimestrali nel caso in cui l’assicurato abbia chiesto ed ottenuto in passato da SPORTASS la facoltà di rateizzare l’importo della contribuzione dovuta come previsto dall’art 30, comma 2, del Regolamento del soppresso Ente.
Il versamento dei contributi è soggetto ai termini di prescrizione ordinaria ai sensi dell’art. 2946 c.c.