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Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 280 del 25.11.2009 - Incentivi economici a favore degli stude

Oggetto: Incentivi economici a favore degli studenti meritevoli erogati in base al D. Lgs 29 dicembre 2007, n. 262
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 280 del 25.11.2009

Con risoluzione 12 giugno 2009, n 156/E , la scrivente, in risposta ad una istanza di interpello presentata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha espresso l'avviso che i riconoscimenti economici attribuiti agli studenti meritevoli in base al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, costituiscano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 , comma 1 lett. c) del TUIR.
Detta disposizione attribuisce, infatti, rilevanza reddituale alle "somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.".
Il richiamato avviso è stato espresso sulla base dell'ampia e generica formulazione dell'articolo 50, lett. c), del TUIR, letteralmente riferita a tutte le erogazioni finalizzate allo studio e alla formazione professionale (ad esclusione di quelle espressamente esenti e di quelle collegate ad un rapporto di lavoro dipendente).
Nella richiamata risoluzione è stata evidenziato, peraltro, che per tale tipologia di reddito si rendono applicabili le detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR e che, con riferimento specifico al caso in esame, dette detrazioni competono per l'intero anno.
L'applicazione delle indicazioni fornite con la risoluzione n. 156 comporterebbe, in concreto, i seguenti effetti:
- gli incentivi attribuiti agli studenti, per effetto delle detrazioni d'imposta, non subirebbero alcuna decurtazione;
- gli istituti scolastici eroganti, in qualità di sostituti d'imposta, dovrebbero provvedere agli adempimenti documentali e dichiarativi previsti per tale tipologia di reddito (ad. es. predisposizione e rilascio del modello CUD).
Ciò premesso, si fa presente che la scrivente, su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha riconsiderato la questione e che a seguito di più approfondite analisi ritiene opportuno rivedere l'orientamento espresso dalla risoluzione n. 156 , in considerazione della particolare finalità perseguita dal provvedimento legislativo che prevede la corresponsione degli incentivi in questione.
Torna utile, in proposito, premettere quanto chiarito con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 in merito alla qualificazione delle borse di studio e dei premi o sussidi erogati per finalità di studio. La richiamata circolare ha precisato, per quanto riguarda l'ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica o di specializzazione. Inoltre, relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ha precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale e quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro.
La previsione dell'art. 50 , lett. c) del TUIR individua, dunque, le elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di una attività di studio o di formazione.
Gli incentivi economici previsti dal decreto legislativo n. 262 del 2007 non appaiono invece finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione. Gli stessi perseguono, infatti, in senso generico e, quindi, senza una precisa individuazione dell'attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare, lo scopo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano le scuole di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell'ambito di una qualificata offerta formativa.
Si richiama in proposito l'articolo 1 del decreto legislativo in esame il quale prevede che l'eccellenza conseguita a vario titolo nel percorso di istruzione "è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie. Lo stesso articolo precisa, ai successivi commi che "2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità. 3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali.. 4. Il raggiungimento di risultati elevati può rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa. 5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze è tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
Sulla base delle considerazioni esposte i benefici di tipo economico in questione, riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico, non appaiono riconducibili né all'articolo 50 , lett. c), del TUIR né in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del TUIR.
Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.