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Circolare INPS n. 109 del 06.10.2009

OGGETTO: DM 28 maggio 2009. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico nell’anno 2006. Modalità operative per il recupero da parte delle aziende che hanno presentato istanza successivamente al termine del 30 settembre 2007 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
INPS
Circolare n. 109 del 06.10.2009

SOMMARIO: L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Come noto, l'art. 1, comma 148 della Legge n. 311/2004, ha abrogato – con effetti dal 1° gennaio 2005 - l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma citata [1] dispone – peraltro - che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
L’art. 1 comma 273 , primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148 , della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati[2] ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Per l’anno 2006, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 4 dicembre 2008, che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti [3].
Successivamente, la legge 9 aprile 2009, n. 33 [4], ha previsto che – ai fini del recupero – siano considerate valide le domande trasmesse dalle aziende beneficiarie anche successivamente all’originario termine del 30 settembre 2007 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
A tal fine, la medesima norma, nel disporre l’autorizzazione di una spesa pari a € 1.200.000 per l'anno 2009, ha affidato a un Decreto ministeriale l’attribuzione delle risorse.
Il DM 28 maggio 2009 (allegato 1) – pubblicato nella GU n. 181 del 6-8-2009 – reca le previste disposizioni attuative e quantifica gli importi da destinare alla aziende beneficiarie, secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto ministeriale, potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2006.

Modalità operative. Adempimento a carico delle Sedi.
Per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno utilizzare - nel quadro “D” del DM10 - il già previsto codice “L215”, avente il significato di “rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto.”
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[5].
Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
A tal fine, le Sedi accerteranno il possesso dei requisiti di regolarità contributiva[6] delle aziende e provvederanno al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

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[1] Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della Legge n. 58/2005.
[2] Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.
[3] Cfr. circolare n. 55 del 8 aprile 2009.
[4] La legge n. 33/2009 ha convertito, con modificazioni, il DL 10 febbraio 2009, n. 5 .
[5] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
[6] Il recupero degli oneri in trattazione non configura la fattispecie di agevolazione contributiva. Ne consegue che il possesso dei requisiti di regolarità non sarà accertato in sede di controllo delle denunce DM10 (DURC virtuale).

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 28 maggio 2009
Copertura, fino a concorrenza degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (09A09166) (GU n. 181 del 6-8-2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Visto...)
Decreta:

Art. 1.
1. Le somme, relative alle istanze presentate dalle aziende beneficiarie successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 comunque entro il 31 dicembre 2007, come quantificate nelle premesse, sono ripartite, ai sensi dell'art. 1, comma 273 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266. sulla base della percentuale di riparto del 68, 95935675% prevista dal decreto interministeriale 4 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L'erogazione di cui al comma 2 è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.