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Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 13/05/2009-Compensi centri ass. fiscale, sostituti d

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2008. (09A10811)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 maggio 2009
(G.U. n. 217 del 18.09.2009)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
(Visto ...)
Decreta:

Art. 1.
1. Il compenso di cui all'art. 38 , comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 15, 43 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 , a € 15, 92.
2. Il compenso di cui all'art. 38 , comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a € 12, 34 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 , a € 12, 73.
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 29 marzo 2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2008 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.