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Agenzia delle Entrate- Ris n 247 del 15/06/2009-Art.17 legge n 102 del 03/08/2009

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai sensi dell'articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 247 del 15.09.2009

L'articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, della legge 3 agosto 2009, n. 102 , di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 , ha stabilito che i contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.
Per consentire, l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
"6822" - denominato "credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell'articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, legge 102/2009, di conversione del dl 78/2009."
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . Il campo "Anno di riferimento " è valorizzato nel formato "AAAA", con l'anno in cui si effettua la compensazione ovvero la restituzione.