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Agenzia Entrate- Cir. n 37 del 22/07/2009 Modifiche alla disciplina della deducibilità int. passivi.

Oggetto: Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Articolo 96 del TUIR. Ulteriori chiarimenti
Agenzia delle Entrate
Circolare n. 37 del 22.07.2009

INDICE

premessa
1. deducibilità degli interessi passivi per le holding
2. deducibilità degli interessi passivi per l'acquisizione di immobili patrimoniali
3. Rapporti con la disciplina del consolidato nazionale

premessa
Con la circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale della deducibilità degli interessi passivi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, contenuta nell'articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) come risultante per effetto delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
Con la presente circolare vengono affrontate ulteriori problematiche relative al regime di deducibilità degli interessi passivi per le holding, degli interessi passivi inerenti all'acquisizione di immobili patrimoniali, nonché alle modalità di applicazione del regime stesso nell'ambito del consolidato nazionale.

1. deducibilità degli interessi passivi per le holding
Come noto, la nuova disciplina fiscale in materia di deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati prevede un duplice regime:
1. la disciplina ordinaria, contenuta nei primi quattro commi dell'articolo 96 , in base alla quale l'ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria possono essere dedotti ai fini IRES fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza di interessi passivi può essere dedotta nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (R.O.L.) così come definito dal comma 2 della medesima disposizione; l'ulteriore eccedenza può essere riportata - senza limiti temporali - negli esercizi successivi sempreché sia inferiore al 30 per cento del R.O.L. di competenza;
2. la disciplina speciale, prevista dal comma 5-bis dell'articolo 96 per le banche, gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, in base alla quale gli interessi passivi e gli oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria sono deducibili ai fini IRES nei limiti del 96 per cento del loro ammontare, a nulla rilevando l'ammontare degli interessi attivi e senza dover effettuare il calcolo del 30 per cento del R.O.L. dell'impresa.
Quest'ultima disciplina speciale si applica ai predetti soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 87 del 1992 con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, ossia le c.d. holding industriali, le quali rientrano nel campo di applicazione della disciplina ordinaria di deducibilità degli interessi passivi.
In proposito si osserva che l'assoggettamento delle holding industriali alla disciplina ordinaria era già contenuta nel comma 5 dell'articolo 96 del TUIR prima dell'introduzione del regime speciale per il settore bancario, finanziario ed assicurativo ed era finalizzato ad evitare che fossero escluse dall'ambito applicativo della norma quelle holding che, pur svolgendo un'attività - quale quella di assunzione di partecipazioni - oggettivamente di natura finanziaria, assumono una connotazione industriale in ragione del tipo di attività svolta dalle partecipate.
Ciò posto, l'articolo 96 del TUIR nell'individuare le holding escluse dalla deducibilità forfettizzata degli interessi passivi richiama - quale criterio definitorio - l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie.
Allo scopo di fornire un criterio per valutare detta prevalenza, la citata Circolare n. 19/E del 2009 ha precisato che l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.
Al riguardo, a miglior chiarimento del riportato criterio, si ritiene opportuno specificare che il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti).
Ciò nella considerazione che "l'attività di assunzione di partecipazioni" prevista dalla norma non si esaurisce con la acquisizione delle partecipazioni ma comprende anche l'attività di gestione delle stesse.
Tale interpretazione, in coerenza con la ratio sopra evidenziata, è finalizzata ad evitare che una holding (sia di vertice che di livello inferiore, c.d. sub holding) che, per statuto e per le attività concretamente svolte, ha la natura di holding industriale, possa essere riqualificata come "finanziaria" per effetto dell'eventuale presenza di rapporti finanziari in essere con le proprie partecipate, che rientrano nell'attività di gestione delle partecipazioni sopra evidenziata.
Pertanto, devono ritenersi incluse nel regime ordinario di cui ai primi quattro commi dell'articolo 96 del TUIR le holding che, pur iscritte nella apposita sezione di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), verificano l'esclusività o la prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non creditizie o finanziarie con i criteri sopra riportati.
Analogamente, i soggetti non iscritti nel predetto elenco applicano il regime ordinario, deducendo gli interessi passivi fino a concorrenza di quelli attivi e l'eventuale eccedenza fino al limite del 30 per cento del R.O.L., a meno che non risulti che il valore contabile delle partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria e degli altri elementi patrimoniali connessi sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale. In tal caso, infatti, si rende applicabile il regime forfetario di deducibilità degli interessi passivi disciplinato dal comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR.
Il predetto criterio di prevalenza va applicato tenendo conto anche delle poste patrimoniali relative a rapporti intercorrenti tra le società partecipate facenti parte del consolidato fiscale diverse dalla holding o dalla sub holding.
Si ritiene, inoltre, per evidenti motivi logici e sistematici, che il criterio della prevalenza sopra indicato valga anche agli effetti dell'IRAP con riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Occorre, infine, tener presente che sono esclusi dall'obbligo di effettuazione della verifica della prevalenza della detenzione di partecipazioni in società non finanziarie i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del citato TUB in considerazione della loro natura strettamente finanziaria ricavabile dalla circostanza che, per espressa previsione normativa, tali soggetti non possono che esercitare attività finanziarie nei confronti del pubblico. Ciò vale, evidentemente, anche per i soggetti iscritti in detto elenco che svolgono l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi (c.d. merchant banking): ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 87 del 1992 e delle disposizioni regolamentari di cui al D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, infatti, tale attività è in ogni caso considerata attività finanziaria nei confronti del pubblico. Tenuto conto di queste caratteristiche - in base alle quali non assume rilievo ai fini della connotazione industriale o finanziaria della holding il tipo di attività svolta dalle società partecipate - si ritiene che a detti soggetti sia sempre applicabile il comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR.

2. deducibilità degli interessi passivi per l'acquisizione di immobili patrimoniali
Come noto, l'articolo 1, comma 35 , della legge finanziaria per il 2008 ha chiarito - con norma di interpretazione autentica - che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione dei beni immobili (cd. "immobili-patrimonio"), che non costituiscono beni strumentali all'attività d'impresa né beni merci concorrono alla determinazione del reddito d'impresa, diversamente da quelle spese e da quei componenti negativi per i quali vale la previsione di indeducibilità assoluta di cui all'articolo 90 , comma 2, del TUIR. Conseguentemente, per i soggetti IRES gli interessi passivi di finanziamento contratti per l'acquisto degli immobili-patrimonio sono deducibili nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 96 del TUIR.
Ai sensi del successivo comma 36 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, tuttavia, non rilevano ai fini dell'articolo 96 del TUIR (e sono, pertanto, integralmente deducibili) gli "interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione".
Per meglio comprendere la ratio della norma sopra citata e definirne l'ambito applicativo è opportuno ricordare la disposizione in cui risulta inserita. In particolare, la prima parte del comma 36 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 demanda ad una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente. In prospettiva di attuare questa revisione organica della fiscalità riguardante le "imprese immobiliari", la norma citata ha poi stabilito, in via transitoria, "la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione".
Trattasi, più precisamente, di una norma programmatica contenente due disposizioni tra loro collegate che regolamentano il settore immobiliare. In sostanza, la disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, nel prevedere una riforma della fiscalità delle imprese immobiliari, dispone, nel periodo transitorio, la temporanea esclusione dal meccanismo di deducibilità del nuovo articolo 96 del TUIR degli interessi passivi corrisposti dalle medesime società immobiliari e derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili dati in locazione.
Ciò premesso, preme sottolineare che l'ambito soggettivo di applicazione del comma 36 citato è limitato alle cd. "immobiliari di gestione". Come chiarito dalla risoluzione n. 323/E del 9 novembre 2007, sono immobiliari di gestione le società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa: si tratta in sintesi delle società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. "patrimonio" e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente.
Per quanto concerne, inoltre, l'ambito oggettivo della disposizione in esame si ritiene che, con la locuzione "interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione", il legislatore faccia riferimento sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati all'attività locativa, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto.
Affinché la previsione di deducibilità piena degli interessi passivi ipotecari trovi applicazione è necessario, inoltre, che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente destinati alla locazione.
Si ritiene, pertanto, che gli interessi passivi corrisposti per l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca, da parte di una società che opera nel settore immobiliare, secondo la definizione sopra specificata, non siano soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall'articolo 96 del TUIR e risultino integralmente deducibili dal reddito d'impresa indipendentemente dalla tipologia di immobile (patrimoniale o strumentale per natura) al quale si riferisce il finanziamento.
Per completezza, si precisa che le medesime considerazioni valgono nell'ipotesi in cui gli immobili, oggetto di locazione, siano detenuti in virtù di un contratto di leasing. Ciò al fine di "assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni proprietà e in leasing" (cfr. relazione ministeriale al decreto legge n. 414 del 1989; circolare del 17 ottobre 2001, n. 90/E ; risoluzione del 25 febbraio 2005, n. 27/E ; risoluzione del 10 maggio 2004, n. 69/E ; risoluzione del 23 febbraio 2004, n. 19/E ; risoluzione del 17 dicembre 2007, n. 379 ).
Come più volte affermato, infatti, l'acquisto di un bene mediante un contratto di locazione finanziaria può considerarsi come un'operazione sostanzialmente equivalente, sul piano fiscale, all'acquisto del bene in proprietà. Inoltre, per sua intrinseca natura, il contratto di leasing garantisce, ancor più di un mutuo ipotecario, quel collegamento imprescindibile tra l'immobile (da destinare alla locazione) ed il finanziamento ricevuto, la cui sussistenza è richiesta dalla norma in esame quale presupposto necessario per escludere i relativi interessi passivi dall'ambito applicativo dell'articolo 96 del TUIR.

3. Rapporti con la disciplina del consolidato nazionale
La disciplina generale di deducibilità degli interessi passivi prevista dai commi 1 e 4 dell'articolo 96 del TUIR per le società (anche holding) o gruppi c.d. "industriali" non trova applicazione per le banche, le assicurazioni e i soggetti finanziari di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (incluse le holding finanziarie) ai quali si applica, invece, lo speciale regime contenuto nel comma 5 dell'articolo 96 (introdotto dall'articolo 82 , comma 1, del D.L. n. 112 del 2008).
Analogamente i successivi commi 5-bis, 7 e 8 del medesimo articolo 96 contengono, rispettivamente per i soggetti "finanziari" e per quelli "industriali", differenti raccordi del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi con l'istituto del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR.
Rinviando alla circolare 21 aprile 2009, n. 19/E per una completa analisi degli specifici rapporti tra l'istituto del consolidato e ciascuna delle due differenti discipline di deducibilità degli interessi passivi, considerazioni particolari merita il caso in cui ad un unico consolidato nazionale partecipino sia società rientranti nell'ambito applicativo del comma 1, sia società rientranti nell'ambito applicativo del comma 5 dell'articolo 96 del TUIR.
In assenza di specifiche disposizioni al riguardo, occorre operare un coordinamento delle differenti disposizioni nel presupposto di garantire - ove possibile - il principale tratto caratterizzante del regime, vale a dire la possibilità di compensazione integrale dei rispettivi imponibili tra i soggetti partecipanti al consolidato.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui nell'ambito della medesima fiscal unit si trovino società c.d. "industriali" e società che esercitano attività bancaria, assicurativa o finanziaria (c.d. "finanziarie"), potranno trovare applicazione, per le prime, le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'articolo 96 del TUIR e, limitatamente alle seconde, le disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, configurando - ai soli fini del calcolo degli interessi passivi deducibili - una sorta di doppio perimetro di consolidamento: l'uno "industriale" e l'altro "finanziario".
Si consideri a titolo esemplificativo il caso in cui nell'ambito di un unico consolidato nazionale concorrano una consolidante finanziaria (Società A), una consolidata finanziaria (Società B) e due consolidate non finanziarie (Società C e D).

Tabella - Esempio di applicazione congiunta dei commi 5-bis e 7 dell'art. 96 del TUIR

Anno 2008

Società A

Società B

Società C

Società D

Interessi passivi totali

150.000

80.000

/

/

Interessi indeducibili

6.000

3.200

/

/

Interessi deducibili

144.000

76.800

/

/

Interessi infra-gruppo

-

10.000

/

/

Interessi verso terzi

150.000

70.000

/

/

Variazioni da consolidato

-400

/

/

ROL

/

/

100.000

530.000

Interessi passivi netti

/

/

50.000

130.000

Ulteriore deduzione

/

/

10.000

10.000

30% ROL

/

/

30.000

159.000

Interessi deducibili

/

/

40.000

130.000

Interessi indeducibili

/

/

10.000

/

ROL eccedente

/

29.000

Eccedenza ROL trasferita

/

/

/

10.000

Variazioni da consolidato

/

/

-10.000



Con particolare riferimento al sub-consolidato "finanziario" formato dalle società finanziarie A e B, si evidenzia che l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati tra le due società (10.000) è minore rispetto all'ammontare complessivo degli interessi maturati in favore di soggetti esterni al perimetro di "subconsolidamento" (220.000). Ne consegue che ai sensi del comma 5-bis l'ammontare degli interessi passivi infra-gruppo (10.000) è integralmente deducibile ed il soggetto consolidante (A), in sede di redazione della dichiarazione del consolidato, apporterà una variazione in diminuzione pari al 4 per cento degli interessi passivi (indeducibili su base individuale) corrisposti dalla società consolidata (B) in relazione a finanziamenti infragruppo (4 % di 10.000).
Nel caso in esame, ai fini dell'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR, per "interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti" si intendono quelli maturati esclusivamente tra soggetti appartenenti al sub consolidato finanziario. Coerentemente vanno considerati interessi verso terzi (che la norma definisce letteralmente "estranei al consolidato") tutti quelli maturati dalle società comprese nel sub consolidato "finanziario" nei confronti delle altre società (sia rientranti nel sub consolidato "industriale" sia quelle esterne al consolidato).
Ovviamente, nell'ambito del sub consolidato finanziario non possono essere utilizzate eventuali eccedenze di ROL che si siano generate nell'ambito del sub consolidato industriale.
Con riferimento, invece, al sub-consolidato "industriale" formato dalle società C e D, il soggetto consolidante (A) potrà, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96 del TUIR, apportare una variazione in diminuzione per un importo pari a 10.000, atteso che la società C evidenzia interessi passivi indeducibili per 10.000 che trovano capienza nell'eccedenza di ROL inutilizzato della società D.
In conclusione, la consolidante (A) apporterà una variazione in diminuzione al risultato della somma algebrica dei redditi complessivi netti di tutti i soggetti partecipanti al consolidato per un importo complessivo di 10.400 (400 derivante dal sub consolidato "finanziario" e 10.000 derivante dal sub consolidato "industriale").
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.