Sei in: Articoli: RACCOLTA NORMATIVA 2009:

Agenzia delle Entrate-Ris n. 181 del 10/07/2009 Imposta di bollo su cert.di resid. a romeni, fini el

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo su certificati di residenza rilasciati a cittadini romeni a fini elettorali
Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 181del 10.07.2009

Con istanza di interpello, concernente l’interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente

Quesito
La Divisione Funzioni Istituzionali – Settore servizi demografici ed elettorali del Comune di …, fa presente che in occasione delle elezioni parlamentari che si sono tenute in Romania il 30 novembre 2008 è stato concesso ai cittadini romeni residenti all’estero di esprimere il diritto di voto.
L’istante precisa, altresì, che ai sensi della legislazione dello Stato estero il diritto di voto può essere esercitato purché i cittadini romeni con residenza in un paese membro dell’Unione europea siano in possesso della carta di identità e di un certificato di residenza rilasciato dall’autorità competente (nel caso specifico da quella italiana). Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo dei certificati di residenza rilasciati a cittadini romeni a fini elettorali.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’interpellante ritiene che il certificato di residenza ricada tra i documenti di cui agli articoli 1 e 4 della tariffa , parte prima, del DPR 26 ottobre 1972, n.642, soggetti all’imposta fin dall’origine.

Parere della Direzione
Si osserva, in via preliminare, che l’articolo 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14, 62 per ogni foglio per: “1.Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi”.
Il successivo articolo 4 della stessa tariffa prevede l’imposta di bollo nella misura di 14, 62 euro per ogni foglio per : “Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
La nota 2 al citato articolo 4 dispone: “Sono esenti dall'imposta:
…..c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ….”
Si precisa che le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396 ). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientra anche il certificato di residenza che è rilasciato in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223).
In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi degli articoli 1 e 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 nella misura di euro 14.62 per ogni foglio.
Il predetto trattamento tributario può essere derogato per gli atti e documenti indicati nella tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, il cui articolo 1 prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli “…atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
La scrivente ritiene che l’esenzione prevista dall’art. 1 della tabella può trovare applicazione al caso prospettato nel presente interpello sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo va rilevato che l’articolo 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea prevede che “Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”. Il successivo articolo 17 stabilisce che
“1. E’ istituita una cittadinanza dell’Unione. E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato”, mentre l’articolo 18 prevede che “Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri…”.
Va altresì tenuto conto che l’articolo 19 dello stesso Trattato attribuisce a ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino “…il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato…”. La medesima previsione è recata dal comma 2 dello stesso articolo 19 per le elezioni del Parlamento europeo.
In base ad una interpretazione logico-sistematica delle predette disposizioni nazionali e comunitarie si evincono i seguenti principi generali:
- esenzione da ogni genere di imposizione fiscale relativamente al rilascio di atti e documenti relativi all’esercizio di diritti elettorali;
- diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri dell’Unione.
Ne consegue che il cittadino dell’Unione europea, in quanto titolare del diritto di stabilirsi in qualsiasi paese membro, gode, in quel paese, dei medesimi diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato. Viceversa, il diritto di circolare e di soggiornare verrebbe condizionato dal riconoscimento solo in capo ai cittadini dello Stato ospitante di diritti fondamentali, come nel caso di specie, del diritto di voto, il tutto in contrasto con il principio recato dall’articolo 12 del Trattato, che vieta discriminazioni basate sulla nazionalità.
Ne consegue che, così come i cittadini italiani sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo relativamente agli atti e ai documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali, anche i cittadini rumeni che in base alla legislazione rumena possono esercitare il diritto di voto in Italia, godono del medesimo trattamento esentativo previsto dall’articolo 1 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
In conclusione i certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari (rumeni nel caso del presente interpello) al fine consentire loro l’esercizio del diritto di voto nel paese di origine, sono rilasciati in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 1, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.